(Publiredazionale)
A seguito della conversione in legge, e entrata in vigore, del D.Lgs. n. 4/2019 l’INPS ha provveduto alla pubblicazione della circolare n. 100 del 20199 per illustrare e spiegare tutte le novità relative al Reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, sia per i disabili e le loro famiglie che per tutti gli altri cittadini, in particolare ex-coniugi, stranieri e condannati in via definitiva.
Forse proprio in considerazione delle ripetute proteste da parte delle associazioni di settore e della mobilitazione per ricorsi collettivi, di cui vi avevamo raccontato, con l’ultima revisione il Governo ha cercato di tutelare maggiormente i nuclei familiari con componenti con disabilità grave o non autosufficienti, in particolare rivedendo le soglie patrimoniali mobili e immobili che vanno a incidere sulla determinazione del valore economico di RdC o PdC.
In generale comunque, è bene ricordare che l’RdC non è una prestazione previdenziale ma di assistenza, cioè corrisposta non in base ai contributi accreditati sulla sola base dello stato di bisogno del cittadino. Per questo, anche nel caso della presenza in un nucleo familiare di un disabile, l’approccio con cui viene erogato è lo stesso dell’assistenza domiciliare (es. servizi resi da operatori sanitari per medicazioni), dei servizi di accompagnamento (es. trasporto per visite mediche o terapie), di supporti e ausili (es. montascale disabili o apparecchi acustici), ecc.
Con il cambio di Governo e l’approvazione del cosiddetto Decreto Crescita (D.Lgs. n. 34/2019 ) poi, sono state introdotte alcune ulteriori novità per quel che riguarda il 2020. Novità che riguardano perlopiù l’ISEE ma che non mettono in discussione il già sollevato problema di computare anche la pensione di invalidità tra i redditi che incidono sul raggiungimento o meno della soglia di diritto al Reddito di Cittadinanza.
I tre aggiornamenti principali introdotti sono:
1) La possibilità di richiedere che la domanda di RdC sia valutata sulla base dell’ISEE corrente 2020 nei casi in cui uno dei componenti della famiglia perda il lavoro, uno dei componenti della famiglia perda un trattamento assistenziale previdenziale o indennizzo esente da IRPEF o vi sia una riduzione dei redditi del 25%.
2) Il testo del Decreto Crescita ha previsto che il calcolo dell’ISEE ordinario può essere effettuato in base ai redditi di due anni precedenti o dell’anno precedente. Con questa novità si è risolto il problema dei richiedenti del reddito di cittadinanza che risultano occupati nel 2017 ma disoccupati nel 2018 e quindi erano esclusi dal beneficio ISEE 2019 che prendeva in riferimento redditi e patrimoni del 2017.
3) Il nuovo governo ha già confermato che il reddito di cittadinanza 2020 ci sarà, ma con delle piccole modifiche alla normativa relative alla sospensione temporanea del sussidio nel momento in cui si ha la possibilità di un contratto a breve termine di lavoro e all’inasprimento delle sanzioni per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza 2020 ma non si presenta alle iniziative di orientamento o ai progetti indicati dagli operatori dei centri per l’impiego e dei Navigatori.
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