Chiarimenti INPS: ecco come avere importi maggiorati degli assegni familiari per figli disabili (ANF)

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L’INPS ha pubblicato un messaggio con il quale fornisce chiarimenti in merito all’accertamento dell’inabilità del figlio minorenne, per la determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare

Come abbiamo avuto modo di spiegare, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica che l’INPS eroga a favore di nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori e pensionati, in presenza di determinati requisiti, e con importi modulati. Per potere accedere a questo beneficio è necessaria l’autorizzazione dell’INPS, e la domanda va presentata ogni anno.

ANF MAGGIORATI IN PRESENZA DI DISABILITA’ – L’importo dell’assegno familiare, qualora se ne abbia diritto, varia a seconda del numero di componenti della famiglia e del reddito del nucleo familiare (articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988), in base a specifiche tabelle, pubblicate annualmente dall’INPS. Nel caso di presenza di soggetti con disabilità, sia maggiorenni che minorenni, l’importo dell’assegno è maggiorato. Tali componenti devono però essere soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età […]”.

FIGLI MINORI – Per i minori, l’NPS stabiliva che l’importo maggiorato degli assegni familiari dovesse essere valutato quando il minore acceda al diritto all’indennità mensile di frequenza.
Infatti, l’INPS nella circolare n. 203/1988 specificava che la situazione di “minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” va interpretata come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti. Inoltre con la legge 11 ottobre 1990, n. 289, il legislatore ha derivato dall’assegno di accompagnamento l’Indennità mensile di frequenza da attribuire al minore che presenta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.

LE NOVITA’ – Con il messaggio n.3604 del 4 ottobre 2019, l’INPS modifica i requisiti di accesso alla maggiorazione dell’ANF in presenza di figli minori disabili: non sarà più sufficiente solo l’accesso all’indennità di frequenza, ma saranno i medici legali dell’INPS a verificare il diritto all’accesso al beneficio: “(…) ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie”.
Si legge infine nel messaggio: La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità mediograve/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti.
Interessante però un altro punto: Nel contempo, non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell’istanza di ANF all’autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’Istituto. In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.

Per approfondire:
Il messaggio INPS n.3604 del 4 ottobre 2019

Tabelle INPS con i limiti di reddito
(in vigore dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020)

In disabilicom:
Come richiedere gli assegni familiari

Redazione

Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

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