Nessuna revisione dei requisiti per la pensione anticipata per i disabili

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Nel 2011, con il Decreto Legge n. 201, intitolato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, l’allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali rilanciava due istituti già in vigore (D.Lgs 503/92) dedicati all’accesso alla pensione in anticipo rispetto alla normativa generale, che richiedeva 66 anni e 7 mesi di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 10 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 10 mesi le donne).

(Enrico Brandi / Fotogramma, MILANO

I lavoratori con una invalidità uguale o superiore all’80% potevano ottenere di andare in pensione a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne, purché in possesso di almeno 20 anni di contributi. Alla luce dell’aumento dell’aspettativa di vita, poi, nel 2013 questi limiti sono stati poi così rivisti: 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi.

Un’ulteriore agevolazione era stata introdotta già dalla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che, al comma 3 dell’Art. 80 stabilisce che “a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti […], nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento […] è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. Il beneficio era previsto con un limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

A questi benefici, dal 1 maggio 2017 si sono aggiunti ulteriori due novità introdotte dalla Legge n. 232 del 2016, intitolata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Ai lavoratori con invalidità pari o superiore al 74% è stata riconosciuta la possibilità di ottenere, a partire dal sessantatreesimo anno di età e avendo maturato almeno 30 anni di anzianità contributival’APE sociale, un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, il cui valore è pari all’importo della pensione maturata al momento di accesso allo strumento entro un massimo di 1.500 euro lordi al mese. Inoltre a queste stesse categorie è stata concessa la possibilità di ritirarsi con la pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica al raggiungimento di 41 anni di contributi (sia per gli uomini che per le donne) a condizione di avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del diciannovesimo anno di età. Anche la maggiorazione contributiva prevista dalla citata Legge 388/2000 poteva contribuire al raggiungimento della suddetta anzianità contributiva.

Quest’ultimo requisito contributivo avrebbe dovuto essere aumentato di 5 mesi a partire dal 1 gennaio 2019, in adeguamento alla speranza di vita. Invece, l’Art. 17 del Decreto Legge 4/2019 ha sospeso l’applicazione dell’adeguamento e dei successivi adeguamenti sino al 31 dicembre 2026. Pertanto, fino a quella data, i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata restano fermi a 41 anni di contributi.

Per chi matura i requisiti a partire dal 1 gennaio 2019 il citato D.L. 4/2019 ha previsto una finestra mobile che differisce di tre mesi la decorrenza della pensione rispetto alla maturazione del requisito. Ad esempio, chi matura il requisito di 41 anni di contributi il 15 gennaio 2019 potrà conseguire la pensione dal 1 maggio 2019.

Il D.L. 4/2019, inoltre, ha prorogato anche per l’intero 2019 la possibilità di fare richiesta del cosiddetto Ape sociale, ovvero l’Anticipo Pensionistico Sociale, da parte di determinate categorie di lavoratori, tra cui i caregiver familiari, di andare in pensione con 3 anni e 7 mesi di anticipo rispetto alle prescrizioni “standard” della norma. I requisiti fondamentali da rispettare restano il raggiungimento dei 63 anni di età e almeno 30 anni di contributi versati nel corso della propria vita.

Per approfondire:

Testo completo del Decreto Legge n. 4 del 2019

Circolare Insp sulla proroga dell’Ape Sociale

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Alessandra Babetto

https://www.disabili.com

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