La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2018 e previsionale per l’anno 2019, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,9%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE | ||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti | Invalidi parziali, minori | |
1.1.2018 | 16.664,36 € | 4.853,29 € |
1.1.2019 | 16.814,34 € | 4.906,72 € |
Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999.
PENSIONI SOCIALI – LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILESenza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 |
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Anno | Reddito annuo del pensionato (RP) | Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) | Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale | Importo mensile pensione sociale |
2018 | ZERO
> 3.760,12 < 3.760,12 < 3.760,12 < 3.760,12 |
< 11.868,62
qualunque > 15.628,74 < 11.868,62 11.868,62 e < 15.628,74 |
Zero
289,24 289,24 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT – 11.868,62) / 13 (*) |
289,24
zero zero |
2019 | ZERO
> 3.801,59 < 3.801,59 < 3.801,59 < 3.801,59 |
< 11.999,18
qualunque > 15.800,77 < 11.999,18 11.999,18 e < 15.800,77 |
Zero
292,43 292,43 RP/13 RP / 13 (*) oppure (RT – 11.999,18) / 13 (*) |
292,43
zero zero |
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo
ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999 |
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2018 | Zero
> 4.795,83 < 4.795,83 |
368,91
Zero (4.795,83 – RP) / 13 |
Zero
> 10.684,83 < 10.684,83 |
368,91
Zero (10.684,83 – RC) / 13 |
2019 | Zero
> 4.848,74 < 4.848,74 |
372,98
Zero (4.848,74 – RP) / 13 |
Zero
> 10.802,61 < 10.802,61 |
372,98
Zero (10.802,61 – RC) / 13 |
L’Istituto, con la circolare INPS 27 dicembre 2018, n. 122, ha comunicato di aver concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2019.
https://www.inps.it