Servizi di interpretariato delle persone sorde: limiti per la detrazione fiscale?

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Il Tuir prevede un detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 381/1970 (articolo 15, comma 1, lettera c-ter).

L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Non è previsto un limite di spesa, pertanto la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 149).

La Circolare n.7/E aggiorna i cittadini tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2017 e lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione. Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2018 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo).

La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede `di assistenza; contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale.

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