Le provvidenze economiche concesse per invalidità civile non sono reversibili ai superstiti trattandosi di prestazioni assistenziali.
Pertanto in caso di decesso dell’interessato, successivo al riconoscimento dell’invalidità, la prestazione economica di cui era titolare non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte (art. 12, comma 2, Legge 118/71).
A seguito di una legge di interpretazione autentica (art. unico, Legge 912/86) è stato stabilito che “gli eredi dell’invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento dell’invalidità … hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall’interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva …”.
Si intende che la deliberazione stessa è comunque necessaria.
Eredi dell’invalido deceduto dopo l’accertamento sanitario
In caso che il decesso della persona invalida sia avvenuto in seguito all’accertamento sanitario e prima della liquidazione della prestazione economica, la pensione, assegno o indennità spettanti e i ratei maturati alla data della sua morte, saranno corrisposti agli eredi secondo le norme di successione.
Nel caso di più eredi i ratei potranno essere erogati anche ad uno solo di essi purché munito di delega (art. 4, Legge 15/68).
Nel caso che la persona invalida sia deceduta prima dell’accertamento sanitario
Se la morte del richiedente è avvenuta prima della visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile, (ma successivamente alla presentazione della domanda per l’accertamento sanitario), gli eredi possono presentare formale istanza di riconoscimento d’invalidità alla competente commissione medica.
La procedura di accertamento potrà essere attivata soltanto in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate.
Detta documentazione dovrà essere tale da dimostrare in modo certo l’infermità o menomazione, in modo da poter consentire la formulazione di una diagnosi esatta (art. 1, comma 8, DPR 698/94)
L’art. 1, comma 8 del DPR n. 698/94 precisa che:
8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all’accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l’esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” (G.U. 2 aprile 1971, n. 82)
- Legge 13 dicembre 1986, n. 912: Interpretazione autentica dell’articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell’articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti (G.U. 30 dicembre 1986, n. 301)
- Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698: Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (G.U. 22 dicembre 1994, n. 298)
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