Verbale legge 104, invalidità civile e handicap, i nuovi codici che danno diritto alle agevolazioni

0
2.538 Numero visite

Come leggere il verbale legge 104, per invalidità civile e handicap, con i nuovi codici e cosa significano? E’ la domanda che in molti si fanno e a cui non sanno rispondere. Con la nuova codifica le cose sono ancora più complesse. Il verbale legge 104 non da diritto ad una provvidenza economica, ma come sappiamo da diritto a molte agevolazioni, il tutto dipende dal codice inserito al suo interno. Analizziamo in quest’articolo tutti i codici dei verbali di invalidità civile e handicap.

Verbale di invalidità civile: vecchi e nuovi modelli dei verbali di invalidità

Con la nuova modalità di accertamento dell’invalidità civile, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, sono stati modificati anche i verbali di invalidità. I dati riportati sul verbale sono gli stessi ma è stato rielaborato il formato. Queste modifiche dovevano uniformare i modelli in tutto il territorio, ma così non è stato.Ricordiamo tutti i verbali definiti devono essere stampati ed inviati in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario; inoltre devono essere firmati in originale da parte dei componenti la Commissione Integrata e devono essere conservati agli atti dalla ASL e dall’INPS.

Significato verbale legge 104 con  situazione di handicap

Questo riconoscimento non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni  solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.

Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce:  HANDICAP GRAVE …….ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92

Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce “Persona non handicappata”, gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi e al congedo retribuito:

  • persona non handicappata
  • persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
  • persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)

Per le agevolazioni fiscali disabili, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’articolo n.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità “riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità“.

Se il verbale riporta la dicitura “non sono riconosciuti i benefici di cui all’ art 4 del 9 febbraio 2012“, significa che non si può accedere alle agevolazioni auto ai fini fiscali per le persone con disabilità

Significato dei codici inseriti nel verbali di invalidità civile

I codici, de seguito riportati, continuano ad essere validi anche se non sempre trascritti sui nuovi modelli di verbale.

Il codice 01: è associato alla descrizione “non invalido – assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”. Non dà diritto ad alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di nessun tipo.

Il codice 02: è abbinato alla descrizione “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, Legge 118/1971)”. Consente solo l’accesso alle prestazioni protesiche connesse alla patologia. Ricordiamo inoltre che solo la percentuale di invalidità superiore al 45% dà diritto ad accedere ai benefici previsti dalle norme sul diritto al lavoro delle persone disabili e cioè, innanzitutto, potersi iscrivere alle liste speciali di collocamento.

Il codice 03: identifica l’”invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (art. 2 e 13, Legge 118/1971)”. Dà diritto all’assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi parziali. L’assegno è concesso, lo ricordiamo, solo nel caso l’interessato non superi un limite di reddito personale e risulti iscritto alle liste di collocamento.

Il codice 04: individua l’”invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12, Legge 118/1971): 100%”. Dà diritto alla pensione di invalidità concessa agli invalidi civili totali che non superino un limite di reddito personale definito annualmente. Lo status identificato da questo codice non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa né con l’acquisizione di patente di guida la cui idoneità viene accertata con altri criteri e da un’altra Commissione.

Il codice 05: indica l’”invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 18/1980 e Legge 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale. Anche questa codificazione non è a priori incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa o di idoneità alla guida. Questo codice può essere attribuito anche ai minori.

Il codice 06: descrive l’”invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988)”. Anche questo codice, pur descrivendo una situazione diversa da quella descritta dal codice 05, dà diritto all’indennità di accompagnamento e può essere concessa anche ai minori.

Il codice 07: individua il “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o minore ipoacusico.

Legge 289/1990 (Indennità di frequenza)

Legge 18/80 (Indennità di accompagnamento)

Questo codice dà diritto all’indennità di frequenza o all’indennità di accompagnamento che, si ricorda, sono incompatibili tra loro. La concessione di una escluda la concessione dell’altra.

Il codice 08: definisce il “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (Legge 382/1970 e Legge 508/1988) “. Il codice consente l’erogazione della pensione e all’indennità speciale riservate ai ciechi parziali

Il codice 09: indica il “cieco assoluto (Legge 382/1970 e Legge 508/1988)”. Questo status dà diritto alla pensione e all’indennità di accompagnamento riservate ai ciechi assoluti.

Il codice 10: individua il “sordo civile (Legge 381/1970 e Legge 508/1988)”. Il codice consente l’ottenimento della pensione e dell’indennità di comunicazione concesse alle persone affette da sordità.

Il codice 11: si riferisce alle persone ultra ultrasessantacinquenne  con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età

lievi…..%
medio – gravi….%
gravi, pari al……%
Benefici: questo codice non dà diritto ad alcuna provvidenza economica.

Il codice 12:  indica l’invalido ultrasessantacinquenne con:

  • ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
  • ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita

Benefici:  ognuno di questi riconoscimenti, invece, danno diritto all’indennità di accompagnamento.

Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario, per il diritto all’indennità di accompagnamento: per esempio lo stato di non ricovero in reparti di lungadegenza in istituti a carico dello stato.

Infatti, ogni anno gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento devono sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza o meno di ricovero in istituto e in caso affermativo se lo stesso è a titolo gratuito o a pagamento.

Il ricovero rilevante ai fini della dichiarazione è quello nei reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi, non il ricovero per terapie contingenti, di durata connessa al decorso di una malattia.

Fonte: SuperAbile

https://www.notizieora.it

L'informazione completa