Pensione anticipata con l’80% di invalidità e legge 104, cosa cambia nel 2019

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Pensione anticipata con l’80% di invalidità e legge 104, cosa cambia nel 2019 e come fare la domanda, analizziamo tutte le varianti e chi può farne richiesta.

Dopo la riforma delle pensioni avvenuta con la legge di Bilancio 2018, nulla è modificato in materia di età, anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia nel 2018. Il beneficio riguarda i seguenti lavoratori dipendenti (Circolare INPS 35/2012):

  • non vedenti;
  • invalidi in misura non inferiore all’80%.

Ricordiamo che il beneficio della diversa età pensionabile è concesso soltanto ai lavoratori del settore privato.

Accertamento dello stato di invalidità

Per quanto riguarda l’età pensionabile, l’accertamento dello stato di invalidità dell’80%, deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps, il riconoscimento già ottenuto viene considerato un elemento di valutazione.

Riduzione dell’età pensionabile

Per alcune categorie di lavoratori sono previste delle riduzioni dell’età pensionabile, ed esattamente:

Lavoratori non vedenti

Se tali da prima di essere iscritti all’assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgenza della cecità:

  • 55 anni  uomini;
  • 50 anni donne.

Lavoratori non vedenti, in tutti gli altri casi:

  • 60 anni  uomini ;
  • 55 anni donne.

Lavoratori invalidi con almeno l’80% di invalidità:

  • 60 anni uomini;
  • 55 anni donne.

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Pensione invalidità e adeguamento all’aspettativa di vita

I requisiti anagrafici nel 2019,  debbono essere adeguati all’aspettativa di vita, si tratta di cinque mesi in più rispetto al requisito stabilito per il 2018, inoltre questo  trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle finestre mobili. Tale disciplina comporta, a differenza da quanto previsto dalla Legge Fornero, la posticipazione di un anno della pensione dopo aver perfezionato i requisiti.

Anzianità contributiva

Oltre al requisito di un’invalidità non inferiore all’80%, è necessario essere  in possesso dell’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

La maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi

E’ previsto un ulteriore beneficio per i lavoratori dipendenti invalidi secondo l’articolo 80, comma 3 della legge 388/2000, che consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.

E’ riconosciuto un limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. Questi contributi sono utili sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo.

Mentre risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo.

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