Il reddito della Prima casa non rileva più ai fini dell’invalidità Civile

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Gli invalidi che chiedono le prestazioni assistenziali di invalidità civile (ad esempio, assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità civile) nonchè delle prestazioni specifiche in favore dei sordi e dei ciechi civili dallo scorso anno possono godere di una novità significativa.

Nella valutazione del reddito annuo personale da non superare ai fini della concessione delle suddette prestazioni l’Inps non terrà più considerazione il reddito della casa di abitazione. L’Istituto, infatti, con la Circolare 74/2017 si è adeguata al mutato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, dopo alcuni tentennamenti, alla fine ha riconosciuto il principio secondo il quale il reddito della casa di abitazione, al pari di quanto previsto per la concessione dell’assegno sociale,non deve essere conteggiato ai fini della valutazione del reddito individuale rilevante ai fini del conseguimento delle prestazioni di Invalidità civile, dei sordi e dei ciechi civili. La novità ha decorrenza dal 1° gennaio 2017.

La questione
A partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012) fino a consolidarsi univocamente in senso contrario (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016). In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.

Stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione.

Si tratta di un principio importante che per alcuni lavoratori può significare l’accesso a prestazioni che in un primo tempo erano state respinte dall’Inps. Ad esempio quest’anno ai fini dell’assegno mensile per invalidità parziale il reddito anno individuale da non superare è pari a 4.853 euro mentre per la pensione di inabilità civile totale il reddito annuo è di 16.664 euro. Se questi valori erano stati superati a causa della valutazione del reddito della casa di abitazione nel coacervo dei redditi individuali l’invalido si è visto rigettare la domanda da parte dell’Inps. A seguito del nuovo orientamento però dal 1° gennaio 2017 l’invalido risulterà beneficiario di tali prestazioni. La novità, peraltro, ha effetto anche sul reddito rilevante ai fini della concessione della maggiorazione sociale dei 10,33 € al mese corrisposta dall’articolo 70, co. 6 della legge 388/2000 in favore degli invalidi con meno di 65anni.

Fonte : https://www.pensionioggi.it/

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