Agevolazioni acquisto auto con legge 104, arrivano importanti novità dal Dipartimento delle Finanze, che con il parere n. 1538/2018, ha chiarito che ai disabili spetta l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione, anche quando acquistano un veicolo mentre al Pubblico
Registro Automobilistico (Pra) risultano intestatari di un altro mezzo di cui hanno già firmato l’atto di vendita.
Esenzione dell’imposta di trascrizione – PRA
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Categoria disabili che possono chiedere l’esenzione
Possono usufruire delle agevolazioni auto:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva …”.
I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.
I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
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