La pensione di reversibilità entra nel limite di cumulo?

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La pensione di reversibilità non rientra tra i trattamenti da considerare per il superamento delle soglie di reddito, che comportano la riduzione della pensione stessa: se così non fosse, si creerebbe una situazione paradossale, in quanto le pensioni di reversibilità più alte si “autoridurrebbero” e, di fatto, le decurtazioni del trattamento risulterebbero eccessive.

di Noemi Secci

inps-riduzione-reversibilita-370x230Ma andiamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza sui limiti di cumulo tra redditi e pensione di reversibilità e sulle corrispondenti riduzioni del trattamento previste

Reversibilità: limiti di cumulo

La pensione ai superstiti (che può essere indiretta, nel caso in cui il dante causa sia un lavoratore, o di reversibilità, nel caso in cui invece sia un pensionato) è uno dei trattamenti ai quali ancora si applicano i limiti di cumulo tra reddito e pensione: in pratica, nel caso in cui i redditi del pensionato (che svolga attività di lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, o che comunque possieda altri introiti oltre alla pensione) superino determinate soglie, il trattamento viene ridotto

Secondo la Legge Dini [1], infatti, è possibile cumulare la pensione ai superstiti o indiretta con gli altri redditi del beneficiario, sino alle seguenti soglie:

  • se il reddito del pensionato è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%: in parole semplici, la reversibilità è ridotta del 25% se il reddito dell’interessato supera i 19.573,71 euro (pari a 3 volte il trattamento minimo del 2016 moltiplicato per 13 mensilità);
  • se il reddito del pensionato è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 60%: in pratica, la reversibilità è ridotta del 40% se il reddito dell’interessato supera i 26.098,28 euro;
  • se il reddito del pensionato è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 50%: in pratica, la reversibilità è dimezzata se il reddito dell’interessato supera i 32.622,85 euro.

Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

Ad esempio, se Tizio possiede una pensione di reversibilità pari a 10.000 euro annui e un reddito pari a 20.000 euro, la pensione, teoricamente, dovrebbe essere ridotta del 25% e diventare pari a 7.500 euro. Sommando 20.000 con 7.500 otteniamo un totale di 27.500 euro

Se il reddito di Tizio non superasse i 19.573,71 euro avrebbe, invece, introiti complessivi per 29.573,71 euro, in quanto non potrebbe essere operata alcuna riduzione alla reversibilità. Tizio, dunque, in base alla disposizione [2], pur superando il limite di reddito ha diritto a ricevere 29.573,71 euro, perciò la riduzione della pensione di reversibilità, anziché ammontare a 2.500 euro, ammonta a 426,29 euro.

 

 

Reversibilità: quali redditi entrano nei limiti di cumulo

La Legge Dini non specifica quali siano i redditi del beneficiario da valutare ai fini della cumulabilità con la pensione ai superstiti. A tal fine è intervenuta l’Inps, con una successiva circolare [2], che ha chiarito che devono essere considerati tutti i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Devono invece essere esclusi:

  • il Tfr, i trattamenti assimilati e le relative anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.

Sono stati successivamente esclusi anche pensione e assegno sociale, rendite Inail, assegni di accompagnamento, pensioni privilegiate, pensioni e assegni per invalidi, ciechi e sordomuti

In base a quanto esposto, risulta chiaro che la pensione di reversibilità non può determinare il superamento della soglia di reddito.

I limiti di cumulo, ad ogni modo, non devono essere applicati se chi percepisce la pensione fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili. Una recente circolare dell’Inps [3] ha poi chiarito che i tetti di cumulo devono essere applicati nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge, ovvero a  genitori, fratelli o sorelle e non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.

 

 

Reversibilità: decurtazione illegittima

Se i limiti di cumulo non sono superati, o se sono superati ma nel nucleo vi sono figli minori, studenti o inabili, eventuali decurtazioni della reversibilità da parte dell’Inps sono illegittime.

Contro il provvedimento Inps che dispone la decurtazione della pensione (cosiddetto Pratica indebito) si deve proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi 90 giorni, si potrà proporre un’azione giudiziaria, da notificare direttamente alla sede emittente.

Il ricorso contro la decurtazione della pensione può essere inoltrato con le seguenti modalità:

  • tramite la sezione ricorsi online del sito dell’Inps (direttamente, qualora si disponga del codice pin o dell’identità digitale spid, o conferendo delega ad un intermediario autorizzato, come un consulente del lavoro);
  • tramite patronato.

 

[1] Art.1, Co.41, L. n. 335/1995.

[2] Inps Circ. n. 234/1995.

[3] Inps Circ. n. 185/2015.

http://www.laleggepertutti.it/

 

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