La legge 104 è valida anche per i conviventi delle persone disabili

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L’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 risulta illegittimo rispetto all’articolo 3 della Carta costituzionale non tanto perché non equipara coniuge e convivente, che hanno una condizione comunque diversa, ma perché costituisce una contraddizione logica dato che la norma vuole tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, finalità che in questo caso costituisce l’elemento che unifica la situazione di assistenza da parte del coniuge o del familiare di secondo grado e quella fornita dal convivente.

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LA LEGGE 104 ANCHE AI CONVIVENTI: ECCO LE ULTIME NEWS-Secondo la Consulta, le coppie di fatto hanno gli stessi diritti e doveri, l’uno nei confronti dell’altro delle coppie sposate.

L’incostituzionalità è relativa alla norma che non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a godere del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona disabile in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave hanno raggiunto i 65 anni anni di età o sono anche loro affetti da patologie invalidanti oppure ancora sono deceduti o mancanti. L’agevolazione in parola può essere attribuita ad un solo lavoratore per l’assistenza della medesima persona.

La legge prevede tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa Sono state ritenute fondate, infatti, le questioni sollevate dal giudice del lavoro di Livorno, nell’ambito di una causa avviata da una dipendente di una Usl livornese, il cui compagno è affetto da morbo di Parkinson.

La legge 104 è valida anche per i conviventi delle persone disabili.

Fondamentale nella ratio di questa norma dichiara la Consulta: “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare”. Il soggetto che richiede o per il quale si richiede il permesso non deve essere ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata. La sentenza enuncia, come riportato da “Il Corriere”: “È irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità“.

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