Disabili, niente pensione d’Invalidità a chi si trasferisce all’estero

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Lo ricorda il sottosegretario Massimo Cassano in risposta ad una interrogazione parlamentare sollevata dalla Lega Nord. Le prestazioni assistenziali erogate dall’Inps nei confronti degli invalidi civili sono inesportabili all’estero

scritto da Davide Grasso

inpsAnche le prestazioni di invalidità civile sono inesportabili all’estero. E quindi vengono revocate dall’Inps quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi. Lo ha ricordato l’altro giorno il Sottosegretario al welfare Massimo Cassano in risposta ad una interrogazione parlamentare sollevata dalla Lega Nord che chiedeva conto circa la revoca da parte dell’Inps della pensione di inabilità civile e dell’indennità di accompagno, ad una ragazza ventinovenne, che si era trasferita dal 2008 in Francia per proseguire gli studi universitari. Nel marzo 2016 l’Inps di Treviso, dove la ragazza ha mantenuto la residenza formale, ha inviato una comunicazione con la quale la si informava che aveva percepito per diversi anni una prestazione non dovuta, sospendendo la prestazione stessa (circa 800 euro mensili) e chiedendo la restituzione di un debito pari ad oltre 70mila euro accumulato dal 2008 al 2016.

“Nel nostro ordinamento le prestazioni economiche di invalidità civile presuppongono il requisito della residenza in Italia; quest’ultima definita dall’articolo 43 del codice civile come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” ha indicato Cassano. Come ricordato dall’Inps con il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013, anche la giurisprudenza privilegia la situazione di fatto, intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all’elemento soggettivo cioè all’intenzione di dimorarvi. Ne discende che il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato. Inoltre, la disciplina comunitaria, dettata dall’articolo 70 del Regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce che per le prestazioni di sicurezza sociale che abbiano natura squisitamente assistenziale – non legate, quindi, ad aspetti di tipo contributivo – tra le quali rientrano le prestazioni per l’invalidità civile, vale il principio dell’inesportabilità. In base a tale principio le prestazioni sono erogate esclusivamente nello stato in cui gli interessati risiedono, secondo la legislazione del medesimo stato e dall’ente previdenziale del luogo di residenza”.

“Con un’interpretazione improntata alla flessibilità e motivata dall’esigenza di venire incontro alle legittime esigenze di quanti versino in difficili condizioni di salute, l’INPS, attraverso il citato messaggio n. 20966/2013, ha precisato che il requisito della residenza in Italia viene meno quando la permanenza fuori dal territorio italiano si prolunghi oltre i sei mesi. Detto termine risulta ulteriormente estensibile nel caso in cui ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato” ha concluso Cassano.

L’inesportabilità, va ricordato, all’interno dell’Unione Europea riguarda in linea generale tutte le prestazioni di natura assistenziale coma la pensione sociale, l’assegno sociale, l’integrazione al trattamento minimo, le indennità erogate in favore degli invalidi e dei mutilati civili (es. assegno mensile, pensione di inabilita’ civile, le prestazioni civili erogate ai ciechi e ai sordomuti), la maggiorazione sociale, l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità. Il divieto di esportazione vale solo per il periodo di permanenza in uno dei paesi membri della CEE e può essere derogato solo qualora il trasferimento sia determinato da comprovati motivi sanitari.

Non ci sono invece particolari limiti per quanto riguarda le prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensioni ai superstiti). Per queste prestazioni, legate ai contributi versati dal lavoratore, l’esportabilità all’estero è, di regola, sempre ammessa in quanto tali prestazioni sono maturate sulla base della carriera lavorativa del soggetto che si è trasferito all’estero.

http://www.pensionioggi.it/

 

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