Infatti, quando si calcola la quota, cioè il numero dei soggetti disabili che si deve assumere, si contano pure gli sportivi professionisti assunti con contratto subordinato, perché loro non figurano né tra i lavoratori non computabili e né tra gli esclusi. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. n. 3401/2016.
di Daniele Cirioli
Il ministero ha risposto a un quesito di Lapam Confartigianato Imprese, formulato in merito agli obblighi conseguenti al cosiddetto collocamento mirato. Con tale locuzione, si indica il complesso degli «strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro».
Tra questi strumenti c’è anche l’istituto delle assunzioni obbligatorie: le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota delle assunzioni e destinarle alle categorie di soggetti “protetti”, che sono: invalidi civili con percentuale d’invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla I alla VIII categoria, i non vedenti e i sordomuti; profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per determinare il numero di soggetti disabili da assumere (la cosiddetta «quota d’obbligo») occorre calcolare il numero di lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato. Dal calcolo sono esclusi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999, i seguenti lavoratori:
• lavoratori occupati ai sensi della legge n. 68/1999;
• lavoratori occupati con un contratto a termine di durata fino a sei mesi;
• soci di coop di produzione e lavoro; dirigenti;
• lavoratori assunti con contratto d’inserimento;
• lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
• lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero (per la durata della stessa attività);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ex art. 7 del dlgs n. 81/2000;
• lavoratori a domicilio;
• lavoratori aderenti al programma di emersione ex a legge n. 383/2001;
nonché «le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore» e che sono:
• apprendisti;
• lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
• lavoratori assunti con contratti di reinserimento.
Calcolata la forza lavoro ne scaturisce la quota d’obbligo:
i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:
• i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti dai 15 ai 35 sono obbligati ad assumere un disabile (l’obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2016);
• i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti dai 36 ai 50 devono assumere 2 disabili;
• i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti superiore a 50 devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
Tornando al quesito, la Lapam Confartigianato Imprese aveva chiesto al ministero di precisare se le società sportive devono includere, nel calcolo della quota d’obbligo, i dipendenti assunti come sportivi professionisti. Il ministero ritiene che vadano compresi, semplicemente perché, come visto in precedenza, non figurano né tra i lavoratori non computabili, né tra le esclusioni previste da discipline di settore.