Permessi legge 104: l’uso diverso non è consentito

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Oramai è un principio stabile e la Cassazione lo sta ribadendo a più riprese: il dipendente che chiede i giorni di permesso ai sensi della legge 104 deve restare in casa con il familiare disabile e non può svolgere altre attività, siano esse lavorative o ludiche.

Chi-usa-il-permesso-104-non-per-assistere-il-disabile-licenziato-370x230Non gli è consentito, quindi, fare una passeggiata, uscire la sera con gli amici, partecipare a una gita fuoriporta, andare in palestra o utilizzare i permessi con scopi differenti come il ricongiungimento familiare, l’anticipo delle vacanze, il ponte o una “pre-aspettativa”. Insomma, i permessi 104 servono solo per l’assistenza del portatore di handicap e nient’altro.

I permessi della legge 104 non possono essere sviati

Sono passati poco meno di sette giorni dall’ultima pronuncia che già la Cassazione ritorna a parlare di abuso della legge 104: chi svia le finalità dei permessi può essere licenziato in tronco, ossia “per giusta causa” (e, quindi, senza neanche il preavviso) anche se tale comportamento non è tra quelli elencati dal codice disciplinare affisso in azienda. E ciò perché è sempre possibile il licenziamento per le condotte che, anche se non previste nel regolamento o dai contratti collettivi, si concretizzino nella violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico” o, ancora, che non rispettino i doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

Il danno per l’azienda se il lavoratore abusa dei permessi 104 Il licenziamento – sottolinea la Corte – è legittimo anche se l’azienda non ha subito alcun danno patrimoniale, atteso che il pagamento della retribuzione piena al dipendente non grava sul datore, ma sull’Inps. In verità è proprio questo aspetto che, più volte, è stato posto a fondamento della valutazione di gravità del comportamento del lavoratore che abusa dei permessi della legge 104: la sua condotta fraudolenta, oltre ad essere una scorrettezza e una violazione dell’obbligo di fedeltà nei confronti dell’azienda, finisce anche per pesare sul sistema previdenziale nazionale (e, in definitiva, su tutti i contribuenti), ragion per cui si tratta di un comportamento particolarmente grave e imperdonabile (leggi “Chi usa i permessi 104 per non assistere il disabile è licenziato”). In ogni caso, il danno per il datore è facilmente riscontrabile nel fatto che questi vede mandare la prestazione lavorativa dovuta. [1] Cass. sent. n. 9749/2016 del 12.05.2016

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