a cura di Alessandra Torregiani – La normativa sul collocamento mirato dei disabili prevede particolari forme di applicazione dell’obbligo di assunzione di persone disabili in alcuni settori (per es. polizia, ecc..) e da parte di alcune organizzazioni (partiti politici, sindacati, ecc..).
Prevede, inoltre, la possibilità di esclusione dall’obbligo di assunzione in alcuni specifici ambiti produttivi (miniere, edilizia, trasporti, ecc..).
Modalità di applicazione dell’obbligo in casi particolari
- Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle senza scopo di lucro, comprese le IPAB, operanti nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione il computo della quota di riserva avviene esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo, con funzioni amministrative. Tale personale va individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi (legge 68/99 – art. 3, comma 3, D.P.R. n. 333/2000 – art. 2, comma 5 ). L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) modifica l’art. 3 della legge n. 68/99, e con l’abrogazione del comma 2, elimina il cosiddetto “regime di gradualità”. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati all’assunzione di una persona con disabilità. Precedentemente l’obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile. Analoga disposizione vale per partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Infatti, anche queste organizzazioni erano obbligate solo in caso di nuove assunzioni.
N.B. Questa nuova norma si applica con effetto dal 1° gennaio 2017.
- Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all’articolo 2 della legge n. 68/99, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi (D.P.R. n. 333/2000 – art. 2, comma 6).
- Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (legge 68/99 – art. 3, comma 4). Questa regola vale anche per gli istituti di vigilanza privati in quanto l’attività è assimilabile. (Nota Ministero del Lavoro n. 1238/m20 del 2001);
- Le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, in caso di passaggio di appalto e conseguente incremento di personale presso l’impresa subentrante, escludono dalla base di computo il numero di lavoratori acquisito. La copertura dovrà essere assicurata calcolando la riserva sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata (Circ. Ministero del Lavoro n. 77/01).
Esenzioni dall’obbligo di assunzioneTrasporto pubblico
I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti ad effettuare le assunzioni obbligatorie, per quanto concerne il personale viaggiante. Sono inoltre esentati coloro che operano nel settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità del trasporto (legge n. 68/99 – art. 5, comma 2).
Autotrasporto
L’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 151/2015 modifica l’art. 5 della legge n. 68/99, e con la cancellazione dell’ultimo periodo del comma 2, elimina la possibilità che avevano i titolari delle aziende di autotrasporto di non computare nella base di calcolo il personale viaggiante addetto alla guida degli automezzi. Precedentemente, infatti, i datori di lavoro pubblici e privati nel settore dell’autotrasporto non erano obbligati all’assunzione di persone con disabilità per quanto concerne il personale viaggiante.
Edilizia
L’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha inserito all’art. 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 un successivo periodo dove si prevede che non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che con l’espressione “personale di cantiere” ci si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano lavori del settore edile senza distinzione di mansione o altro. Per “addetti al trasporto del settore” si intendono invece gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile. Ne consegue che i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento ai periodi di attività del “cantiere” escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere” (Legge n. 247/2007 – art. 1, comma 53; Nota Ministero del Lavoro 29 gennaio 2008, prot. n.13/III/002256).L’art. 4 comma 27 lettera b della legge n. 92 del 28 giugno 2012 (riforma del mercato del lavoro) ha modificato l’articolo 5, comma 2, della legge 68/99. Con tale modifica viene ricompreso nel personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale (legge n. 92/2012 – art. 4 comma 27, lettera b; Nota operativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012, Prot n. 17699).
Settore minerario
I datori di lavoro del settore minerario non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo per quanto attiene il personale di sottosuolo e quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale. Inoltre queste imprese hanno 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta delle unità carenti da inserire per ottemperare all’obbligo di assunzione. Si tratta di una deroga speciale in quanto l’art. 9, comma 1 della Legge n. 68/1999 dispone che tale termine sia di 60 giorni (Legge n. 10/2011 – art. 2, comma 12quater, Nota operativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012, Prot n. 17699).
Applicazione dell’obbligo in caso di trasformazioni societarieIn caso di trasformazione dell’assetto societario derivante da trasferimento d’azienda, fusione o cessione, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un ampliamento della base occupazionale e determina il sorgere dell’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. In questi casi si applica il regime graduale di cui all’art. 2 comma 2 DPR 333/2000 che prevede dodici mesi per effettuare l’assunzione (Interpello Ministero del Lavoro n. 30/2011).
Si consiglia di consultare le altre schede informative (soggetti obbligati, esonero parziale, criteri di computo della quota di riserva, ecc..) che possono aiutare in un inquadramento complessivo dell’argomento affrontato in questa scheda.
Normativa di riferimento
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 : “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 gennaio 2000, n. 4: “iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68 recante: ” Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 luglio 2001, n. 1238/M20: “Legge 12/3/1999 n. 68, Art. 3, Comma 4 (Istituti di vigilanza privati);
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6 agosto 2001, n. 77: “Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati”;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” – art. 1, comma 53;
- Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2008, prot. n.13/III/002256: “Legge 12 marzo 1999, n. 68. Esclusioni per il settore edile previste dall’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- Legge 26 febbraio 2011 , n. 10: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”. Art. 2 comma 12quater;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello 9 agosto 2011, n. 30.
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Art. 4 – comma 27, lettera b;
- Nota operativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012, Prot n. 17699: “Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012. Prospetto informativo ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall’articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
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