Scritto da Giorgio Gori – Aggiornati dall’Inps i limiti di reddito per determinare l’importo dell’assegno sociale sostitutivo delle prestazioni previste per gli invalidi civili, parziali o totali, e per i sordomuti titolari di pensione non reversibile ultrasessantacinquenni. Interessati i titolari di assegno sociale derivante da invalidità civile o di invalidità civile concessa con le regole dell’assegno sociale che non superano determinati limiti di reddito annuo sia personale che cumulato con quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
I valori sono utili per comprendere la misura dell’assegno derivante dalla trasformazione dell’assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità civile o della pensione speciale per i sordomuti per il raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi oppure per quei lavoratori la cui invalidità civile sia stata accertata dopo il compimento dell’età predetta età e che, pertanto, hanno diritto direttamente all’assegno sociale.
La prestazione base quest’anno è pari a 364,90 euro al mese e può essere concessa in favore degli invalidi civili parziali il cui reddito personale annuo non superi i 4.800,38 euro o agli invalidi civili totali (e sordomuti) il cui reddito annuo non splafoni i 16.532,10 euro. Si tratta dei medesimi limiti reddituali previsti per ottenere la pensione di inabilità civile e per l’assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971. Ai fini della concessione della prestazione restano, come per l’invalidità civile, irrilevanti i redditi del coniuge. Da segnalare, inoltre, che a differenza della normale disciplina relativa all’assegno sociale, la presenza di un reddito, anche se minimo, non comporta una decurtazione della prestazione base.
Alla prestazione base si aggiungono poi gli aumenti previsti dall’articolo 67 della legge n. 448 del 1998 e dall’articolo 52 della legge n. 488 del 1999 che possono portare il valore dell’assegno sino a 448,07 euro al mese. Questo aumento però viene concesso in presenza di precisi vincoli sui redditi personali e, soprattutto, coniugali che ogni anno vengono fissati dall’Inps sulla base dell’andamento del tasso di inflazione. In particolare per il 2016 il valore di reddito annuo da non superare per avere diritto all’importo pieno è pari a 4.743€ per il pensionato solo e a 10.568 euro se coniugato. Se il reddito coniugale supera la predetta cifra ma rimane entro gli 11.649 euro annui è prevista una maggiorazione parziale pari al minor valore della differenza tra i limiti di reddito personale previsti per la concessione dell’assegno e il reddito personale e quelli coniugali.
La tabella può aiutare a capire l’entità dell’importo dell’assegno sociale spettante a seconda dei redditi dell’interessato e della presenza di un rapporto di coniugio.
Resta inteso che in presenza di ulteriori vincoli reddituali sia personali che coniugali, anche l’assegno sociale derivante da invalidità civile può essere maggiorato di 12,92 euro al mese come prevede l’articolo 70, comma 4 della legge 388/2000. E beneficiare altresì dell’integrazione al milione delle vecchie lire, pari a 638 euro al mese, per gli invalidi civili totali oppure al compimento del 70° anno di età per gli invalidi civili parziali come previsto dall’articolo 38, legge 448/2001. Il limite dei 70 anni può scendere sino a 65 anni in presenza di contribuzione previdenziale sull’estratto conto: il limite di età in tale circostanza si abbassa di un anno ogni 5 anni di contribuzione accreditata o frazione superiore a 2 anni e mezzo.