Come è cambiata la 104: cosa c’è da sapere

Di recente, l’INPS è intervenuta con una importante modifica riguardante i permessi 104, ossia il diritto di assentarsi dal lavoro per assistere un disabile

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di Pasquale Pirone

Il lavoratore dipendente che ha necessità di assistere un proprio familiare disabile ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese (frazionabili anche in ore). L’assenza è, comunque, retribuita. Parliamo dei c.d. permessi 104.

In primis ricordiamo chi può chiederli. In dettaglio possono chiedere i permessi:

  • i genitori, anche adottivi o affidatari
  • il coniuge
  • la parte dell’unione civile
  • il convivente di fatto
  • i parenti o agli affini entro il secondo grado.

I permessi 104 possono essere richiesti anche dal disabile lavoratore per sé stesso e possono chiederli anche i parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Non possono, invece, chiederli, queste categorie:

  • addetti ai lavori domestici e familiari
  • lavoratori a domicilio
  • lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per sé stessi né in qualità di genitori o familiari
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori parasubordinati.

I permessi 104 (a giorni oppure ad ore)

Il lavoratore può scegliere di godere dei permessi 104 in ore o giorni. La cosa dipende da chi li chiede e dalla tipologia di contratto di lavoro. In dettaglio, ecco le regole:

  • laddove a chiedere i permessi 104 è il lavoratore disabile per se stesso, questi può scegliere tra:
    • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore
    • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare, invece, in alternativa di:
    • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore
    • prolungamento del congedo parentale
    • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore
  • genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:
    • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore
    • prolungamento del congedo parentale.

Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini della persona disabile possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

La domanda all’INPS

Per poter godere della possibilità di chiedere permessi 104 al datore di lavoro è necessario preliminarmente presentare (telematicamente) domanda all’INPS. Ciò può essere fatto attraverso il servizio dedicato dell’INPS stesso o anche tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • oppure rivolgendosi a enti di patronato e intermediari dell’istituto.

In realtà, i si tratta di una sorta di autorizzazione. Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’INPS, il lavoratore è legittimato a chiederli. La domanda all’INPS è da presentarsi una sola volta e non ogni volta, quindi, che bisogna chiedere permessi all’azienda. Ricordiamo anche che dal 13 agosto 2022 è stata eliminata la figura del referente unico permessi 104.

Le ultime novità sui permessi 104

La più recente novità riguarda proprio lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi 104. Il servizio è integrato con una nuova funzionalità per consentire la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda già presentata.

In dettaglio è inserita la possibilità di “Rinuncia ai benefici” per permettere di comunicare all’INPS, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

La rinuncia può riguardare:

  • i giorni richiesti per assistere un familiare disabile
  • i giorni e le ore ad essi alternativi richiesti dal lavoratore per sé stesso
  • il prolungamento del congedo parentale e riposi orari a essi alternativi.

Tutti i dettagli della novità sono contenuti nel Messaggio INPS n. 4040 del 9 novembre 2022.

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