Tra le varie agevolazioni e diritti previsti in caso di disabilità, i cosiddetti permessi da legge 104 sono tra le misure più utilizzate ed utili. Si tratta di permessi lavorativi retribuiti concessi tanto al lavoratore con disabilità grave (ai sensi della legge 104, articolo 3 comma 3), quando al familiare che debba prestare assistenza o comunque supporto a un congiunto con grave disabilità certificata.
Nonostante si tratti di una agevolazione che si prefigge di alleviare in parte lo sforzo e l’impegno dei familiari che si occupano di persone con bisogni assistenziali, capita a volte che questi permessi vengono utilizzati impropriamente, registrando degli abusi nella loro fruizione. E’ il caso del lavoratore che utilizzava i permessi per seguire la squadra del cuore in trasferta, ad esempio. In questi casi il licenziamento del lavoratore né legittimo.
A questo proposito, segnaliamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, pubblicata il 16 giugno 2021, (ordinanza n. 17102, Sez.VI ), relativa proprio al licenziamento di un lavoratore che aveva utilizzato i permessi della Legge 104 in un modo che l’azienda datore di lavoro riteneva non coerenti allo scopo degli stessi.
IL FATTO
Il lavoratore era stato licenziato dopo che, a seguito di un accertamento investigativo da parte dell’azienda stessa, si era rilevato che l’uomo si era intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, ovvero si era recato prima al mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, anziché recarsi presso l’abitazione della madre invalida da assistere.
Inoltre, il lavoratore non aveva mai fornito comunicazione del cambio di residenza della madre presso la sua stessa abitazione, se non dopo le contestazioni disciplinari, con conseguente impossibilità, per il datore di lavoro, di svolgere i controlli.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Di fronte a questi fatti, i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento, previsto dall’articolo 54 del CCNL in caso di violazioni dolosamente gravi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto,e tali da reputare lecito l’utilizzo dell’attività investigativa per verificare la sussistenza degli atti illeciti compiuti nei giorni di fruizione dei permessi.
Ne era seguito il ricorso da parte del lavoratore, che impugnava il licenziamento, anche adducendo una violazione della privacy con il’attività di sorveglianza subita.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha confermato la sentenza, ritenendo legittimo il licenziamento.
La Corte ha ritenuto in primis legittima l’attività di “investigazione”, in quanto il controllo del lavoratore al di fuori del luogo di lavoro è consentito perché finalizzato all’utilizzo illecito dei permessi.
Inoltre, nell’argomentare la sua decisione, la Corte evidenziava come l’assenza dal lavoro per usufruire dei permessi ai sensi della legge 104 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza della persona disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datpore di olavoro, che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (si veda Cassazione n.13/09/2016).
Per approfondire:
ordinanza n. 17102, Sez.VI
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Legge 104 e licenziabilità di chi assiste un familiare disabile
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