Pubblicato il decreto con le modalità per richiedere le misure previste nelle prove per candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia)
Avevamo dato la notizia, ad agosto di quest’anno, di una novità importante per le persone con dislessia e altri DSA. Si tratta della possibilità, per chi affronta concorsi pubblici, di accedere a strumenti compensativi in relazione al proprio Disturbo Specifico dell’apprendimento.
La notizia di questi giorni è che è stato pubblicato il decreto che dà piena operatività alla misura. Il 12 novembre è stato firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai ministri per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando, il decreto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali, misure che non penalizzino le persone con DSA durante le prove.
Nello specifico, si prevede che tutti i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possano sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, oltre ad usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove.
COME RICHIEDERE LE MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE
Per poter accedere a tali misure, il candidato con diagnosi di DSA dovrà farne richiesta in sede di domanda di partecipazione alla prova. In relazione ai propri bisogni, che dovranno essere opportunamente documentati con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, si potrà fare richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari. I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
Attenzione, evidenziamo quindi come non sia sufficiente la sola certificazione di diagnosi di DSA ai sensi della legge 170/2010 (come invece per le misure per la patente per candidati con DSA), ma serve passare per la commissione ASL.
LE MISURE RICHIEDIBILI
A seconda del disturbo di cui soffre il candidato, sono previste misure diverse.
– La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia.
– Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:
– programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
– programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
– la calcolatrice, nei casi di discalculia;
– ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Una volta che il candidato abbia presentato domanda, corredata con relativa documentazione a supporto, l’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto.
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Redazione