Il collocamento mirato consiste in una serie di mezzi e strumenti per valutare le capacità lavorative delle persone con disabilità.
Il suo scopo è quello di valorizzare le competenze dei soggetti disabili, aiutandoli nella specializzazione in mansioni che fanno al caso loro. Vediamo di cosa si tratta
Un tempo si chiamava collocamento obbligatorio, oggi è definito collocamento mirato. La valutazione per l’iscrizione nella lista presso il Centro per l’impiego viene fatta in base alla disabilità del soggetto. Ma qual è lo scopo del collocamento mirato?
Il suo principale e più nobile obiettivo consiste nella valorizzazione delle competenze dei soggetti disabili, aiutandoli alla specializzazione nella mansione lavorativa che più gli si addice.
Le leggi e le norme che riguardano il collocamento mirato sono davvero tante, anche perché si tratta di un argomento di estrema importanza. Dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, fino ad alcune modificazioni alla stessa, da parte del Decreto legislativo n. 185 del 2016.
In questo articolo analizzeremo, innanzitutto, di che cosa si tratta. Poi spiegheremo il suo funzionamento e quali solo gli esoneri.
Collocamento mirato: di che cosa si tratta?
Il collocamento mirato, prima conosciuto come collocamento obbligatorio, consiste in una serie di mezzi che sono adibiti alla valutazione delle capacità lavorative di una persona con disabilità.
Il suo scopo è quello di poter inserire le persone con disabilità, in un contesto lavorativo, in cui possano svolgere le mansioni che più fanno al caso loro.
Questa valutazione sulle capacità di una persona disabile avviene tramite un’analisi svolta sul posto di lavoro, al fine di individuare quali sono i problemi, gli strumenti messi a disposizione per dare un sostegno ai lavoratori e le relazioni interpersonali tra i dipendenti.
Le persone con disabilità, purtroppo, hanno maggiori difficoltà a trovare un posto di lavoro e, quindi, ad essere assunte, perciò, sono previste misure adeguate per far sì che anch’esse possano avere buone opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.
I datori di lavoro con più di quattordici dipendenti assunti nell’organico aziendale, sono obbligati a riservare una parte dei posti disponibili per le persone con disabilità.
Sono esonerati dal computo numerico le aziende con attività a carattere stagionale.
Collocamento mirato: quali soggetti rientrano nelle categorie protette?
Le categorie protette sono riconosciute dalla Legge n. 68, del 12 marzo 1999, intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, per dare un sostegno concreto alle persone con disabilità.
Nelle categorie protette rientrano sia i soggetti che hanno un’invalidità fisica, sia chi non presenta problematiche psico-fisiche, ma che comunque hanno qualche forma di svantaggio.
Chi rientra nelle categorie protette? I soggetti con disabilità che fanno parte dell’elenco sono i seguenti:
- Gli invalidi di guerra;
- Gli invalidi di servizio;
- I soggetti non vedenti;
- I soggetti non udenti;
- Gli invalidi del lavoro, con un’invalidità superiore al 33% che deve essere riconosciuta e certificata dall’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- Gli invalidi civili;
- I profughi italiani;
- Gli orfani;
- I familiari superstiti.
Per iscriversi nell’elenco delle categorie protette bisogna essere in possesso di una valutazione, effettuata da parte di una qualsiasi Azienda sanitaria locale, la quale rilascerà una certificazione contente le indicazioni sull’effettiva invalidità del soggetto richiedente.
Chi può iscriversi alle categorie protette? Ci risponde un articolo pubblicato sul sito quifinanza.it:
“L’iscrizione alle liste delle categorie protette è permessa a tutte le persone in possesso dei requisiti, con età maggiore di 15 anni, non ancora andati in pensione e che risultano disoccupati”.
Collocamento mirato: come si attesta l’invalidità?
Il primo passo da fare per rientrare in questo tipo di collocazione, è quello di iscriversi al collocamento mirato, presso un centro per l’impiego territorialmente competente.
Però, ancora prima, bisogna ricevere l’accertamento di invalidità dall’Azienda sanitaria locale, dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale oppure Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Nelle Asl sono state costituite commissioni mediche per il rilascio dei certificati di invalidità, che operano, quando serve, insieme all’Inps oppure all’Inail.
Naturalmente, per il richiedente, la prima cosa da fare, è rivolgersi al proprio medico curante, il quale avrà il compito di compilare un apposito modulo, ovvero il certificato introduttivo, attestante le cause che determinano l’invalidità del paziente.
Una volta ricevuto un codice personale, il soggetto richiedente l’attestazione di invalidità dovrà provvedere a prenotare una visita, che accerti la sua condizione di invalidità.
Come si richiede la visita? La domanda può essere inoltrata all’Inps, attraverso i canali telematici dell’Istituto, accedendo con le proprie credenziali, oppure rivolgendosi ad un Caf o un Patronato.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, come spiegato sul sito laleggepertutti.it:
“L’Inps convocherà il lavoratore per una visita presso l’Asl di riferimento innanzi alla commissione medica competente”.
Conclusa la visita e accertata la condizione fisica che determina l’invalidità, la commissione attesterà la percentuale di invalidità del soggetto richiedente e compilerà una scheda nella quale saranno indicate le mansioni lavorative che la persona con disabilità può svolgere.
Collocamento mirato: come ci si iscrive al Cpi?
Abbiamo detto in precedenza, che per ottenere questa tipologia di collocazione è necessario iscriversi al centro per l’impiego.
Pertanto, una volta ottenuto il certificato attestante la percentuale di disabilità, il lavoratore deve iscriversi al collocamento mirato, presso un centro per l’impiego.
Gli verrà richiesta la compilazione di un modello, in cui dovrà indicare il possesso dei seguenti requisiti:
- Età che non superi i quindici anni;
- Non deve essere prossimo all’età pensionabile;
- Deve essere disoccupato;
- Deve essere un disabile o un invalido.
Successivamente, anche in base al modulo rilasciato dalla Commissione che ha effettuato la visita medica e ha individuato le mansioni che il disabile può svolgere, il Cpi proporrà un lavoro che corrisponda al profilo del soggetto richiedente, soprattutto, considerando le esigenze personali rispetto all’invalidità.
Essere iscritto presso un centro per l’impiego comporta anche alcuni benefici. Per esempio, quando un’impresa ricerca personale che fa parte delle categorie protette, il centro per l’impiego attingerà direttamente alla lista del collocamento mirato e, in base alla graduatoria e all’idoneità della mansione da svolgere, chiamerà il lavoratore disabile.
In base a quali parametri viene stilata la graduatoria del collocamento mirato? Bisogna considerare l’anzianità di iscrizione, il nucleo familiare, i problemi di deambulazione, la situazione reddituale e altri elementi individuati dalle singole regioni.
In merito al terzo punto, ovvero lo stato di disoccupazione del lavoratore disabile, è bene fare alcune precisazioni. Si può mantenere l’iscrizione, nel caso in cui si abbia un lavoro, solo se ci si trova in una delle seguenti condizioni:
- Essere assunto mediante un contratto a tempo determinato inferiore a sei mesi;
- Percepire un reddito di lavoro subordinato o altro, inferiore a 8000 euro annui;
- Percepire un reddito di lavoro autonomo che non superi i 4800 euro annui;
- Svolgere un lavoro che rientra nei progetti particolari.
Aziende e imprese: quali sono gli obblighi?
La legge impone alle aziende, con un numero di dipendenti superiore alle quattordici unità, di assumere nel proprio organico anche una percentuale di lavoratori facenti parte delle categorie protette.
Più nel dettaglio, dovranno assumere:
- Un disabile, se l’organico lavorativo è composto dai quindici ai trentacinque lavoratori;
- Due disabili, se l’organico lavorativo è composto dai trentasei ai cinquanta dipendenti;
- Se i dipendenti superano le cinquanta unità, i disabili da assumere devono essere il 7% dell’organico.
Le imprese devono anche rispettare una tempistica ben precisa. La domanda ai centri per l’impiego per l’assunzione dei lavoratori disabili deve essere presentata entro sessanta giorni, da quando è scattato l’obbligo.
Inoltre, come si legge sul sito acmt-rete.it:
“Periodicamente i datori di lavoro sono tenuti a inviare ai centri per l’impiego i propri prospetti che sono pubblici, nei quali, dichiarano il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi della quota di riserva, le postazioni e le mansioni disponibili per i disabili”.
D’altro canto, le aziende solo libere anche di assumere un numero maggiore di persone con disabilità.
Ovviamente, è bene sottolineare, che ai lavoratori disabili assunti venga applicato un trattamento economico previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
I datori di lavoro, tenuti all’assunzione obbligatoria di lavoratori disabili, possono avvalersi anche di appositi accordi con i Cpi; collocamento nominativo tramite la richiesta di nullaosta da comunicare preventivamente; accordi per l’immissione temporanea, che fa parte di un accordo tra il Servizio competente, il datore di lavoro e il disabile da ospitare.
Collocamento mirato: quali sono i casi di esonero?
Vi sono alcuni casi in cui le aziende sono esonerate, temporaneamente per un periodo non superiore a tre mesi, all’assunzione dei lavoratori disabili. I casi sono i seguenti:
- Riorganizzazione oppure ristrutturazioni aziendale;
- Casi di liquidazione;
- Fallimento aziendale;
- Quando hanno nell’organico contratti di solidarietà validi;
- Quando si hanno dipendenti in fase di mobilità;
- Quando si hanno dipendenti cui sono stati incentivati all’esodo.
Vi sono poi eventualità in cui le aziende possono ottenere l’esonero parziale di dodici mesi. In questo caso, è necessaria la richiesta di un’apposita autorizzazione, obbligatoriamente preventiva; questo comporta un versamento mensile, così come si legge su quifinanza.it, di:
“[…] 30,64 euro al giorno per ogni lavoratore disabile la cui assunzione non è stata possibile”.
Le imprese che possono richiedere questa tipologia di esonero sono quelle che prevedono lavori difficoltosi, oppure ad alto pericolo e, infine, altre attività particolari.