Trasferimento per legge 104: quando spetta?

I lavoratori che devono assistere un familiare disabile hanno un diritto di precedenza ad essere trasferiti in una sede di lavoro vicina alla propria residenza

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Sei un docente e lavori da molti anni in un’altra Regione. Tuo padre è solo ed è disabile.

Vorresti occuparti della sua salute ed assisterlo. Per questo, hai richiesto il trasferimento ad una sede di lavoro vicina al luogo in cui vive il tuo genitore ma tale domanda non è stata accolta. Ti chiedi cosa puoi fare per far valere i tuoi diritti.

Una delle molteplici forme di sostegno alla disabilità presenti nel nostro ordinamento è il cosiddetto trasferimento per legge 104: ma quando spetta? Quali requisiti devono ricorrere? Non si tratta, in verità, di un vero e proprio diritto ad essere trasferiti ma di un diritto di precedenza che, tuttavia, secondo quanto affermato di recente dalla Cassazione, deve essere attentamente bilanciato con le esigenze organizzative dell’amministrazione

Cos’è il trasferimento del lavoratore?

La sede di lavoro è uno degli elementi essenziali della lettera di assunzione. Ogni lavoratore deve, infatti, sapere in quale luogo deve recarsi per svolgere la prestazione di lavoro dedotta nel contratto. Nel corso del tempo, tuttavia, le esigenze aziendali possono cambiare e il datore di lavoro può decidere di modificare la sede di lavoro del dipendente. Tale modifica può essere meramente temporanea: in questo caso, si parla di trasferta, ossia, di una missione a tempo in base alla quale il dipendente è chiamato a lavorare in un luogo diverso da quello previsto nella lettera di assunzione.

Quando, invece, il datore di lavoro vuole modificare in modo strutturale e permanente la sede di impiego, si parla di trasferimento del lavoratore e, in base alla legge [1], tale cambiamento può essere unilateralmente disposto dall’azienda solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che, in caso di impugnazione del trasferimento da parte del lavoratore, devono essere provate in giudizio.

Trasferimento legge 104: cos’è?

La legge 104 [2] è il testo normativo di riferimento nel quale sono inclusi i principali diritti e le principali agevolazioni concessi dall’ordinamento alle persone con disabilità attestata dalle competenti commissioni Asl e, in alcuni casi, ai loro familiari che devono svolgere compiti di assistenza.

Uno dei principali diritti concessi dalla legge 104 è la fruizione di permessi retribuiti per un totale di tre giorni mensili ai seguenti soggetti:

  • lavoratore disabile;
  • lavoratore che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno.

Ai medesimi soggetti, la legge [3] riconosce il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Inoltre, tale lavoratore non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Trasferimento legge 104: diritto o interesse?

La formulazione letterale della norma che prevede il diritto del familiare ad essere allocato presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere evidenzia, sin da subito, che non si tratta di un diritto incondizionato ma di un mero interesse. La norma afferma, infatti, che tale diritto è garantito “ove possibile”.

Tale concetto è stato ribadito in una recentissima sentenza della Cassazione [4] nella quale gli Ermellini hanno precisato che il diritto del dipendente ad optare per una sede di lavoro vicina al familiare da assistere deve tenere in considerazione un bilanciamento tra interessi, tutti tutelati costituzionalmente. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la legittima aspettativa del lavoratore deve essere bilanciata con le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione datore di lavoro, su cui grava l’onere di provare eventuali circostanze ostative all’esercizio del diritto al trasferimento. La Cassazione giunge a tale conclusione dopo aver ricordato che le esigenze funzionali al buon andamento dell’amministrazione sono tutelate dalla Carta Costituzionale [5].

note

[1] Art. 2103 cod. civ.

[2] L. 104/1992.

[3] Art. 33 co. 5 L. 104/1992.

[4] Cass. n. 4677/2021.

[5] Art. 97 Cost.,

 

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