Obblighi per i datori di lavoro in tema di collocamento delle categorie protette (disabili), secondo i criteri della Legge 68/99 e delle regole Covid.
Redazione PMI
Il D.lgs n. 185/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) ha modificato in parte la Legge 68/99 recanti norme in materia di collocamento dei lavoratori disabili, introducendo novità importanti come l’obbligo di assunzione di un soggetto con disabilità per i datori di lavoro che impiegano oltre 15 unità, con invio telematico del prospetto informativo disabili nel quale viene riportata la situazione occupazionale dell’azienda per la verifica degli adempimenti rispetto agli obblighi di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette. In generale, la norma prevede l’obbligo per i datori di lavoro – a meno di situazioni particolari come fallimento, mobilità e così via che lo sospendono – di riservare le seguenti quote di posti di lavoro per persone con disabilità:
- 1 posto per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti;
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- 2 posti da 36 a 50 dipendenti;
- il 7% dei lavoratori in forza per i datori con oltre 50 dipendenti.
Gli obblighi di assunzione di persone con disabilità sono però sospesi per le imprese che applicano la cassa Covid. L’obbligo resta sospeso per tutta la durata degli interventi di cassa COVID, in proporzione all’attività sospesa e alle ore per ambito provinciale sul quale si trova l’unità interessata in caso di Cigs e Cigd o all’orario ridotto.
La quota di riserva va calcolata considerando anche i lavoratori già assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60%. I lavoratori devono risultare in possesso di apposita Certificazione di Invalidità o di appartenenza alle categorie protette secondo i criteri dell’art. 18 L. 68/99 e devono risultare iscritti alle liste di collocamento L. 68/99 presso il Centro per l’Impiego della propria città o distretto di appartenenza.
Sanzioni
In caso di inadempimento – art. 5 comma 1 lettera b) modifica l’art. 15 della legge n. 68/99 – il datore di lavoro sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, legge 12 marzo 1999, n. 68, equivalente ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo di mancata copertura della quota d’obbligo e per ciascun disabile non assunto. In più si applica una procedura di diffida che prevede la presentazione di una richiesta di assunzione o la stipula di un contratto di lavoro con persona avviata dagli uffici competenti. Ottemperando alla diffida il datore di lavoro potrà sanare la propria posizione mediante versamento di una sanzione pari ad euro 38,30.