Il congedo straordinario per assistenza ad un parente disabile vale anche per il figlio che al momento della richiesta non convive con il genitore disabile: è quanto precisato dall’Inps in una nuova circolare per chiarire ogni dubbio sorto.

Vediamo quali sono le nuove regole previste per poter usufruire del congedo straordinario per assistere un parente disabile.

di Marianna Quatraro

Congedo straordinario: nuovi chiarimenti Inps

All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato la possibilità di usufruire del congedo straordinario al figlio non convivente con il genitore disabile al momento della domanda di congedo, l’Inps ha diffuso una nuova circolare in cui ha chiarito la sentenza.

La Corte Costituzionale ha, infatti, stabilito il figlio che al momento della domanda per congedo straordinario non convive con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti che possono godere del congedo straordinario per assentarsi dal posto di lavoro per prestare assistenza al parente disabile per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa con il diritto alla percezione di un’indennità commisurata allo stipendio e alla maturazione di contributi figurativi utile ai fini

Al figlio non convivente con il parente disabile viene, però, riconosciuta la possibilità di usufruire del congedo straordinario per assistenza solo nel caso in cui vengano a mancare tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio.

Congedo straordinario per assistenza parenti disabili: a chi spetta

Stando, infatti, a quanto previsto, esiste un ordine di priorità per la richiesta del congedo straordinario per assistenza ad un parente disabile che è:

  1. coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, se coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, se tutti gli altri familiari sopra citati che hanno diritto prioritario alla richiesta del congedo straordinario siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

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