👉 Permessi legge 104: la FISH chiede all’INPS di intervenire

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La Federazione chiede all’Istituto l’adozione di una nuova circolare che possa garantire il diritto delle parti di unione civile ad avere gli stessi benefici previsti dalla legge 104 e dal D.lgs n.151 del 2001

La FISH chiede all’INPS di adottare una nuova circolare che modifichi la n.38 del 2017 in modo da garantire il diritto delle parti di unione civile ad avere gli stessi benefici, cioè i congedi e permessi previsti dalla legge n.104 del 1992 e dal D.lgs n.151 del 2001 per l’assistenza a una persona con disabilità, alle stesse condizioni immaginate per i coniugi, e cioè anche per l’assistenza ai parenti dell’altra parte dell’unione.

La richiesta arriva dopo un confronto con la Fish Lombardia – Ledha e l’Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford ed è stata inoltrata in una lettera inviata il 22 aprile al presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Pasquale Tridico, al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando e alla Ministra della Famiglia, Elena Bonetti.

La FISH ritiene dunque che la circolare INPS n.38 del 2017 costituisca una discriminazione multipladell’orientamento sessuale e della disabilità.
Il riferimento della FISH è alla platea degli aventi diritto all’accesso ai permessi per assistere un familiare con disabilità anche dall’altra parte dell’unione. Così V. Falabella, Presidente FISH: «(…) Nel caso in questione, appare del tutto evidente come una parte dell’unione civile riconosciuta si trovi nella situazione comparabile a quella dei coniugi uniti dal matrimonio, laddove il familiare di un componente della coppia necessiti di assistenza in ragione della sua condizione di disabilità».

La richiesta si riferisce alla applicabilità delle norme inerenti il matrimonio, per analogia, anche alle parti dell’unione civile, così come la dottrina e la giurisprudenza prevedono, nonostante la legge Cirinnà non richiami espressamente l’articolo n. 78 del Codice Civile.
Si legge nella missiva: «riducendo in tal modo la platea dei soggetti che possono assistere la persona in questione ove ne abbia la necessità, infatti, si preclude alla lavoratrice e al lavoratore uniti civilmente di occuparsi di un familiare dell’altra parte dell’unione, mentre tale diritto è riconosciuto ai coniugi di una coppia eterosessuale».

Per questo che la FISH ha chiesto con una lettera ufficiale l’intervento delle istituzioni, ribadendo l’urgenza dell’adozione di una nuova circolare che sostituisca la già richiamata n.38 del 2017. Perché: «l’interpretazione fornita da INPS costituisce una irragionevole discriminazione multipla che impatta sul godimento dei diritti fondamentali alla salute e all’assistenza della persona con disabilità».

Di seguito sintetizziamo brevemente cosa è previsto attualmente, ovvero chi ha diritto ai permessi della legge 104 e chi ha diritto al congedo straordinario.

COSA PREVEDE LA LEGGE
Ricordiamo che la Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Pertanto i permessi ex lege n. 104/92 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte.

La circolare INPS n.38 del 2017 evidenzia che:
1)   la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
– permessi ex lege n. 104/92,
– congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
2)    il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente,  può usufruire unicamente di:
– permessi ex lege n. 104/92.

CHI HA DIRITTO AI PERMESSI DI LEGGE 104
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104.

Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3 della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.

Il convivente è incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all’art 3, comma 3, della legge 104/92 per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
I permessi possono quindi essere fruiti anche:

–          dalla parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte;
–          dal convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che presti assistenza all’altro convivente.

A differenza di quanto avviene per i coniugi, quindi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità (tra un parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016, ndr).

CHI HA DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO

Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.

Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016, il congedo può essere fruito dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione.

Anche in questo caso, la circolare INPS evidenzia che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire  del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.

Ne deriva che è possibile usufruire del congedo straordinario con il seguente ordine di priorità:

1.  il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità.
2.  il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
3.  uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4.  uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5.   un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti

In disabilicom
Come richiedere i permessi da Legge 104 per conviventi e unioni civili

Per approfondire
Circolare INPS n.38 del 2017

 

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