Legge 104. Il Decreto Sostegni proroga tutele dell’art.26 per lavoratori fragili e chiarisce su periodo di comporto e accompagnamento

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La misura che equipara l’assenza al ricovero ospedaliero per lavoratori con disabilità grave ai sensi della Legge 104 viene prolungata in bozza fino al 30 giugno 2021

Il 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto Sostegni, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il testo è quindi, nel momento in cui scriviamo, una bozza bollinata dalla Ragioneria, che in quanto tale potrebbe teoricamente subire delle modifiche fino alla sua pubblicazione in Gazzetta, che dovrebbe comunquee avvenire a breve.

In questa sede segnaliamo, in particolare, una misura che era rimasta “in sospeso” e che riguarda le tutele del cosiddetto articolo 26 del Cura Italia, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: finalmente viene sciolto il nodo della sua scadenza, che era ancora fissata al 28 febbraio: all’articolo 15 ne viene prorogata la validità fino al 30 giugno 2021, prevedendo, peraltro, l’applicabilità della misura anche retroattivamentedal 1 marzo, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga.

Inoltre viene finalmente fatta chiarezza rispetto a due punti correlati che erano rimasti senza risposta da tempo:
– si prevede la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto
– tale periodo di assenza non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

Ma andiamo per ordine: vediamo cosa prevede la misura, chi può accedere a tale beneficio, quale la prossima scadenza e le due novità sul computo per comporto e indennità di accompagnamento.

COSA PREVEDE LA MISURA
L’ articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) aveva previsto misure in favore dei cd. lavoratori fragili, ovvero quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.
Il comma 2 dispone che fino al 30 giugno, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità sia equiparata al ricovero ospedaliero.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA MISURA
I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

QUANDO SCADE LA MISURA
La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

LE VARIE PROROGHE NEL TEMPO
Dopo la prima scadenza, gli effetti della disposizione in questione erano stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 74 del DL 34/2020 (cd. decreto Rilancio), e poi sino al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 26 del DL 104/2020 (cd. decreto agosto). Quest’ultimo decreto ha stabilito altresì che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i richiamati lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 481, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili, di cui alle richiamate disposizioni contenute nell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichi anche nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Ora il Decreto proroga la validità delle misure previste dall’articolo 26 fino al 30 giugno 2021.

COMPUTO DELL’ASSENZA E PERIODO DI COMPORTO
Il decreto finalmente chiarisce anche un nodo che era rimasto irrisolto: la problematica relativa all’eventuale computo del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti in condizione di fragilità ai fini del periodo di comporto, scaturita dal fatto che il comma 2 dell’art.26 del D.L. n.18/2020 non contempla in modo espresso l’esclusione di tale periodo dal calcolo del periodo di comporto.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, il Decreto Sostegni prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto al comma 2 del citato articolo 26.
Va considerato, infatti, che in assenza di una precisa disposizione di legge, fa fede quanto previsto nei singoli CCNL, molti dei quali – per l’appunto – prevedono che l’assenza per malattia, ancorché giustificata da ricovero ospedaliero, sia computata ai fini del periodo di comporto. A titolo esemplificativo, ciò avviene per metalmeccanici, sanità pubblica, docenti, personale ATA, chimici, turismo, terziario della grande distribuzione, industria alimentare del settore carni, pubblici esercizi ristorazione e turismo ed altri ancora- si specifica nel testo.

NESSUNA DECURTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Infatti, la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

Redazione

 

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