Categorie protette e obbligo di assunzione: cosa sapere

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In ambito lavorativo alcuni dipendenti rientrano in quelle che vengono definite categorie protette. Con questa espressione si fa riferimento a un gruppo di persone che hanno diritto a determinate agevolazioni, al fine di compensare gli svantaggi che derivano da una riduzione della capacità lavorativa

Chiunque rientri in tale ambito ha diritto al collocamento obbligatorio o mirato. Ciò vuol dire che un lavoratore che presenti una disabilità dovrà ricevere proposte lavorative da aziende che rispecchino le sue capacità e competenze. Ogni azienda presenta inoltre una quota di riserva, all’interno della quale tali dipendenti possono rientrare, in seguito ad assunzione obbligatoria. In alcuni casi inoltre è possibile per questi lavoratori riuscire ad essere assunti negli uffici dell’amministrazione pubblica senza dover superare alcun concorso.

Categorie protette: chi vi appartiene e requisiti

Rientrano nelle categorie protette i lavoratori che risultano tutelati dalla Legge 68. Tale normativa prevede il collocamento mirato di soggetti con disabilità, facilitati nell’inserimento nel mercato del lavoro. Per rientrare nelle cosiddette liste speciali è però necessario presentare i seguenti requisiti:

  • essere in età lavorativa: tra i 18 e i 67 anni;
  • presentare un grado di invalidità superiore al 33%, certificato dall’Inail;
  • essere affetti da minorazioni fisiche, sensoriali o psichiche;
  • essere portatori di handicap intellettivo;
  • essere in possesso di una riduzione delle abilità lavorative superiore al 45%;
  • essere sordomuti, ovvero affetti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
  • essere ciechi assoluti o con un residuo visivo che non superi 1/10 in entrambi gli occhi;
  • essere invalidi di guerra, invalidi per servizio o civili di guerra, così come presentare minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
  • percepire l’assegno di invalidità civile, previo accertamento dell’Inps di una riduzione permanente inferiore a 1/3 della capacità lavorativa.

Al fine di potersi iscrivere all’elenco, il lavoratore richiedente dovrà risultare disoccupato. È bene chiarire però come non soltanto i soggetti affetti da disabilità possano risultare iscritti alle categorie protette. Nel novero possono rientrare inoltre anche i familiari delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, i coniugi o gli orfani superstiti di lavoratori deceduti per causa lavoro, servizio, guerra o l’aggravarsi di invalidità dovute alle precedenti cause. L’elenco prevede inoltre profughi italiani rimpatriati e figli o coniugi di grandi invalidi di guerra, lavoro o servizio.

Tale forma di tutela è prevista inoltre per gli invalidi al 100%, a patto che conservino una residua capacità lavorativa. Chiunque percepisca una pensione per inabilità permanente non potrà invece rientrare nelle liste, non vantando alcuna capacità lavorativa.

Categorie protette e stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione è una condizione fondamentale per l’iscrizione alle categorie protette. Stesso dicasi per stato di non occupazione o disoccupazione parziale. Per riuscire a mantenere lo stato necessario per rientrare nella graduatoria è richiesto:

  • ottenere un reddito inferiore a 8mila euro lordi annui con lavoro subordinato o parasubordinato;
  • ottenere un reddito inferiore a 4.800 euro lordi annui, con lavoro autonomo (anche se occasionale);
  • svolgere lavoro nell’ambito di particolari progetti, a prescindere dai limiti del reddito;
  • essere occupati ma con rapporto subordinato della durata massima di 6 mesi.

Nel caso in cui non venga svolto alcun lavoro dipendente, al soggetto viene richiesto di presentarsi presso il Centro per l’impiego più vicino almeno una volta l’anno, al fine di confermare nuovamente la disponibilità immediata al lavoro (conferma Did). Nel caso in cui nell’arco dei dodici mesi non venga confermata tale condizione, il soggetto verrà cancellato dall’elenco della Legge 68, perdendo lo stato di disoccupazione.

Obbligo di assunzione: i doveri delle aziende

Che si tratti di ambito pubblico o privato, i datori di lavoro sono tenuti per legge a garantire una quota delle assunzioni dedicata a lavoratori con disabilità. Ecco in quale misura dovranno svolgersi le assunzioni obbligatorie:

  • qualora un’azienda presenti da 15 a 35 dipendenti, la legge impone una sola assunzione obbligatoria;
  • quota obbligatoria pari a 2 lavoratori nel caso in cui siano presenti in azienda da 36 a 50 dipendenti;
  • nel caso in cui siano presenti in azienda più di 50 dipendenti, la quota di riserva dovrà essere pari al 7% degli occupati.

Differente il discorso in termini di proporzioni per quanto riguarda quei lavoratori tutelati ma non disabili. Ogni datore di lavoro è tenuto a riservare l’1% nella propria azienda, qualora questi superi quota 50 dipendenti occupati. Nel caso in cui abbia sino a 150 dipendenti, la legge prevede l’obbligo di assunzione a un unico lavoratore.

L’obbligo di assunzione di lavoratori disabili riguarda qualsiasi datore di lavoro, pubbliche amministrazioni comprese, una volta superata quota 14 dipendenti. Dal momento in cui si rientra all’interno delle soglie previste, la legge garantisce un tempo massimo di 60 giorni per provvedere all’inserimento di soggetti tutelati.

Assunzione obbligatoria: come funziona

Come indicato in precedenza, i datori di lavoro tenuti all’assunzione obbligatoria dovranno procedere entro 60 giorni. È possibile optare per tre vie. La prima prevede una richiesta nominativa. In questo caso il datore di lavoro potrà assumere la persona con disabilità che ritiene più adatta, al di là della sua posizione in graduatoria. La seconda è attraverso una richiesta numerica. In questo caso l’avvio al lavoro è d’ufficio, rispettando la graduatoria. Un tipo di assunzione residuale, che si applica nel caso in cui l’azienda non abbia provveduto all’assunzione richiesta per legge entro 60 giorni. La terza via, in convenzione, prevede un accordo tra l’azienda e gli uffici competenti.

Per quanto riguarda l’assunzione di lavoratori disoccupati, rientranti nelle categorie tutelate ma non disabili, ogni datore di lavoro potrà rivolgersi agli uffici competenti per richiedere un’apposita preselezione dei soggetti.

L’obbligo di assunzione riguarda ovviamente anche la pubblica amministrazione. Tali soggetti possono essere assunti da enti pubblici nei seguenti modi:

  • attraverso una convenzione;
  • attraverso un regolare bando di concorso;
  • attraverso una richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presso il centro per l’impiego di riferimento.

Quota di riserva e prospetto disabili: cosa sono

Al fine di rispettare la legislazione attualmente in vigore, ogni datore di lavoro potrà contare sulla quota di riserva, oltre che sugli iscritti nelle liste delle categorie protette. Si tratta di lavoratori regolarmente assunti in precedenza, che hanno sviluppato disabilità successivamente all’assunzione. Altra categoria rientrate nella quota di riserva è quella dei lavoratori disabili assunti in precedenza, non attraverso collocamento obbligatorio. Questi però dovranno presentare una delle seguenti caratteristiche:

  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%, se invalidi del lavoro;
  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% se disabili psichici;
  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.

Nel caso in cui un datore di lavoro superi i 14 dipendenti assunti, sarà tenuto a inviare entro il 31 gennaio di ogni anno d’attività un prospetto informativo. Questo andrà a indicare l’esatta situazione occupazionale della propria impresa, in merito agli obblighi di assunzione sopra descritti. Per poter portare a termine correttamente tale operazione sarà necessario collegarsi al sito Cliclavoro, recandosi nella sezione Imprese, Adempimenti e infine Prospetto Informativo. Una volta raggiunta quest’area del sito, si dovrà indicare la regione dell’azienda, per poi essere reindirizzati al portale dei servizi per l’impiego del proprio territorio.

Una volta effettuato l’accesso, si cercherà la voce “prospetto informativo”, per poi indicare i seguenti dati:

  • numero dei lavori dipendenti;
  • numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva, con relativi nominativi;
  • eventuali autorizzazioni in merito a sospensioni, esoneri, gradualità, convenzioni e compensazioni territoriali.

Assunzioni obbligatorie: chi è esonerato

Alcuni datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di assunzione di dipendenti disabili, sia in ambito pubblico che privato. Ecco di chi si tratta:

  • chiunque operi nel settore del trasporto pubblico terrestre, marittimo, aereo e con impianti su fune;
  • chiunque operi nel settore edile, dal personale di cantiere agli addetti al trasporto;
  • chiunque operi nei servizi di protezione civile e polizia. In questo settore l’assunzione di persone disabili è previsto unicamente per ruoli amministrativi.

È inoltre possibile presentare domanda per ottenere l’esonero dalle assunzioni obbligatorie. Una possibilità riservata ai datori di lavoro o gli enti pubblici con più di 35 dipendenti, che possano dimostrare la loro impossibilità a occupare l’intera percentuale di lavoratori disabili previsti dalla legge, date speciali condizioni della loro attività. In questi casi è possibile presentare richiesta per un parziale esonero.

Per ottenerlo sarà però necessario versare al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili una somma pari a 36,64 euro per ogni lavoratore non occupato e ogni giornata lavorativa non prestata. La legge prevede anche in questi casi dei paletti restrittivi, con una percentuale massima autorizzabile del 60%, aumentabile fino all’80% nel caso in cui l’impresa richiedente operi nel settore della vigilanza, della sicurezza e del trasporto privato.

Esistono dunque dei particolari settori che impediscono il rispetto delle regole d’assunzione per dipendenti tutelati. Per poter richiedere l’esonero dalle assunzioni obbligatorie l’attività svolta dall’impresa in questione dovrà presentare almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
  • pericolosità dell’attività lavorativa;
  • faticosità dell’attività lavorativa;
  • una tipologia di lavorazione che comporta il versamento di un tasso di premio Inail, che sia pari o superiore al 60 per mille. In tale caso il datore di lavoro può autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione.

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