Assunzione disabili senza concorso: quando?

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Ottenere il posto pubblico senza concorso è ancora possibile per gli appartenenti alle categorie protette: i disabili, infatti, hanno diritto al collocamento obbligatorio d’ufficio nelle pubbliche amministrazioni, quando la Pa non provvede autonomamente a coprire le quote riservate a questi lavoratori svantaggiati.

L’assunzione d’ufficio senza concorso, però, può riguardare soltanto per coloro il cui profilo o la cui qualifica richiede solo la scuola dell’obbligo, mentre il concorso è necessario per le qualifiche alte. Ma quali sono i disabili che appartengono alle categorie protette? Quali sono le quote di riserva? Tutti gli enti pubblici sono obbligati ad assumere disabili? Cerchiamo di fare il punto della situazione sull’assunzione disabili senza concorso: quando è obbligatoria, quanti sono i disabili da assumere, quali sono gli adempimenti obbligatori.

Quando scatta l’obbligo di assumere disabili?

Per tutti i datori di lavoro, enti pubblici compresi, scatta l’obbligo di assumere disabili quando si superano i 14 dipendenti.

In particolare, aziende e amministrazioni sono tenute ad avere alle loro dipendenze i lavoratori disabili nella seguente misura:

  • se occupano oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
  • se occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori;
  • da 15 a 35 dipendenti, è sufficiente un lavoratore.

Per i lavoratori tutelati non appartenenti alla categoria dei disabili, invece, è riservata una quota pari all’1%, nelle aziende o amministrazioni che occupano oltre 50 dipendenti.

Come possono essere assunti i disabili?

L’assunzione dei disabili può avvenire:

  • tramite richiesta nominativa: in questo caso il datore di lavoro può assumere la persona disabile che ritiene più adatta al posto, indipendentemente dalla posizione in graduatoria;
  • tramite richiesta numerica: si tratta di una modalità di assunzione residuale, applicata quando l’azienda, entro 60 giorni dal sorgere dell’obbligo di assunzione, non abbia inserito nessun soggetto disabile; l’avvio al lavoro, in questo caso, avviene d’ufficio, secondo la graduatoria;
  • tramite convenzione: si tratta di un accordo tra l’azienda e gli uffici competenti, avente ad oggetto uno specifico programma; attraverso questo accordo, grazie alla collaborazione degli uffici, gli obblighi di assunzione possono essere temporalmente diluiti, eventualmente preceduti da tirocini o assolti con contratti a termine o part time.

Per i lavoratori tutelati non appartenenti alla categoria dei disabili, invece, le aziende non possono ricorrere né a convenzioni né a richieste di esonero, ma possono solo domandare agli uffici competenti un’apposita ricerca di preselezione.

Come possono essere assunti i disabili nella Pa?

L’assunzione dei disabili negli enti pubblici può avvenire:

  • tramite richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento al centro per l’impiego;
  • tramite bando di concorso;
  • tramite convenzione.

Che cosa devono fare i datori di lavoro?

I datori di lavoro, se superano i 14 dipendenti, devono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un apposito prospetto informativo, che indichi la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili. Dal momento in cui l’azienda supera una delle soglie previste per l’assunzione delle categorie protette, deve provvedere all’inserimento dei lavoratori necessari entro 60 giorni.

Che cosa devono fare le pubbliche amministrazioni?

Anche le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di inviare un prospetto informativo. Se dal prospetto annuale risulta la scopertura della quota di riserva, l’ente deve inviare un’ulteriore comunicazione relativa alla copertura entro 60 giorni, tramite una procedura telematica disponibile sul portale del Ministero del Lavoro. Nella comunicazione di copertura, nel dettaglio, le Pa devono indicare come e quando intendono adempiere agli obblighi di assunzione delle categorie protette. Nel caso di qualifiche basse, per le quali cioè è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, l’assunzione può avvenire senza concorso, tramite richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, oppure tramite convenzione. Il concorso è invece necessario per le assunzioni che richiedono requisiti superiori alla scuola dell’obbligo.

Assunzione automatica senza concorso

Se l’amministrazione, nonostante l’obbligo, continua a non assumere, i centri per l’impiego possono avviare d’ufficio il collocamento obbligatorio dei disabili al suo interno. Prima di procedere all’assunzione automatica, il centro per l’impiego deve invitare la Pa ad adempiere, dando tempo 30 giorni. Trascorso il termine senza assunzioni da parte dell’amministrazione, i servizi per il collocamento mirato provvedono ad avviare numericamente i lavoratori disabili, attingendo alle graduatorie con profili professionali generici, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quali disabili appartengono alle categorie protette?

Appartengono a una categoria protetta e possono iscriversi alle relative liste speciali per il collocamento mirato, possedendo i requisiti:

  • le persone in età da lavoro con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso d’invalidità (riduzione della capacità lavorativa) superiore al 45%;
  • gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
  • i ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
  • i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
  • le persone che hanno diritto all’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.

Sono soggette a una particolare tutela anche le seguenti categorie:

  • orfani e coniugi superstiti dei lavoratori deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, o per l’aggravarsi dell’invalidità derivante da tali cause;
  • coniugi e figli di grandi invalidi di guerra, di servizio o di lavoro;
  • profughi italiani rimpatriati;
  • familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

Chi si può iscrivere alle liste di collocamento mirato?

Per poter risultare iscritto nell’elenco del collocamento mirato della Legge 68 [1] non basta che il lavoratore appartenga ad una categoria protetta, ma deve risultare in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento di questo stato. Nel dettaglio, si mantiene lo stato di disoccupazione necessario all’iscrizione nella graduatoria se:

  • si è occupati con rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (in questo caso lo stato di disoccupazione viene sospeso);
  • il lavoro svolto, subordinato o parasubordinato (cococo), produce un reddito inferiore ad 8mila euro lordi su base annua;
  • il lavoro svolto produce un reddito inferiore a 4.800 euro lordi su base annua, se autonomo;
  • il lavoro è svolto, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell’ambito di particolari progetti.

Se non viene svolto alcun lavoro dipendente la persona disabile iscritta nell’elenco della Legge 68 deve presentarsi spontaneamente al centro per l’impiego, almeno una volta all’anno, per riconfermare (sottoscrivendo un apposito modulo) la propria immediata disponibilità al lavoro (si tratta della cosiddetta conferma Did).

In caso di mancata conferma, la persona perde lo stato di disoccupazione e viene cancellato dagli elenchi della Legge 68.

Gli invalidi al 100% possono iscriversi in una lista di collocamento mirato?

Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) possono iscriversi nelle liste speciali per accedere al lavoro o a percorsi di inserimento mirato, ma soltanto se possiedono ancora una residua capacità lavorativa.

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