La riforma delle norme sul diritto al lavoro delle persone disabili dovrebbe completare il suo iter entro il 23 marzo. Il Dlgs 151/2015 ha previsto infatti che il Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2015), emanasse uno o più decreti di attuazione.
Nel frattempo, il Jobs Act ha introdotto alcune novità che cambieranno gli adempimenti delle aziende.
di Aldo Buratta
In primo luogo, è stato riformato il collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese con quindici dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2017. Infatti, se in precedenza l’obbligo scattava in caso di nuova assunzione dopo la quindicesima – avendo a disposizione dodici mesi – dal prossimo anno, invece, le aziende con quindici dipendenti computabili avranno solo 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo per provvedere all’assunzione.
La chiamata nominativa
La riforma ha generalizzato la chiamata nominativa del lavoratore disabile, rendendo residuale l’avviamento numerico da parte dei servizi competenti, solo in caso di inadempimento delle aziende nei 60 giorni da quando sorge l’obbligo di assunzione. Questa novità è in vigore dal 24 settembre scorso. L’azienda deve quindi indicare il nominativo del lavoratore che intende assumere individuandolo nelle apposite liste, per evitare il rischio della sanzione per il mancato avviamento del disabile . Con l’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 4 della legge 68/1999 le aziende potranno inoltre computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell’assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con una percentuale di minorazione oltre il 60% o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
La riforma ha generalizzato la chiamata nominativa del lavoratore disabile, rendendo residuale l’avviamento numerico da parte dei servizi competenti, solo in caso di inadempimento delle aziende nei 60 giorni da quando sorge l’obbligo di assunzione. Questa novità è in vigore dal 24 settembre scorso. L’azienda deve quindi indicare il nominativo del lavoratore che intende assumere individuandolo nelle apposite liste, per evitare il rischio della sanzione per il mancato avviamento del disabile . Con l’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 4 della legge 68/1999 le aziende potranno inoltre computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell’assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con una percentuale di minorazione oltre il 60% o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
L’esonero
Può essere autocertificato l’esonero dall’obbligo per tutto il personale impiegato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, versando al fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non occupato (le modalità di versamento devono ancora essere stabilite dal ministero).
Può essere autocertificato l’esonero dall’obbligo per tutto il personale impiegato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, versando al fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non occupato (le modalità di versamento devono ancora essere stabilite dal ministero).
Gli incentivi
Dal 1° gennaio 2016 non sono più le Regioni a erogare gli incentivi ma l’Inps, con il sistema del conguaglio contributivo (nuovo articolo 13 della legge 68/1999, ancora in attesa delle istruzioni operative). La durata totale sarà di 36 mesi nella misura del 70 per cento della retribuzione imponibile a fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con handicap fisico superiore al 79 per cento.
Dal 1° gennaio 2016 non sono più le Regioni a erogare gli incentivi ma l’Inps, con il sistema del conguaglio contributivo (nuovo articolo 13 della legge 68/1999, ancora in attesa delle istruzioni operative). La durata totale sarà di 36 mesi nella misura del 70 per cento della retribuzione imponibile a fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con handicap fisico superiore al 79 per cento.
La misura scende al 35% quando la riduzione della capacità lavorativa è compresa tra il 67 e il 79 per cento. L’incentivo potrà essere del 70% nel caso di assunzione di disabile intellettivo o psichico con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. In questa ipotesi, l’agevolazione è riconosciuta per 60 mesi, mentre se l’assunzione avviene con contratto a termine di almeno 12 mesi il beneficio è riconosciuto per la durata del contratto.
Fonte Redazione Gazzetta della Spezia