Sarà in vigore da oggi al 30 giugno 2020 la nuova ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi per disciplinare gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive.
Il provvedimento si basa sul riscontro positivo del monitoraggio del rischio di contagio in città e tiene conto delle specifiche modalità di fruizione di determinate attività commerciali.
“Nessun limite orario sarà imposto a quelle attività che registrano picchi di clientela in momenti specifici della giornata, a seconda dei servizi offerti, e che quindi verrebbero penalizzati da vincoli troppo rigidi. È la novità di questo provvedimento varato non appena la situazione sanitaria ce lo ha consentito. Per esempio le ferramenta devono poter garantire approvvigionamenti alle imprese nelle prime ore del mattino, mentre gelaterie e pizzerie a taglio devono poter lavorare fino a tardi. Vale anche per parrucchieri, barbieri ed estetisti, le cui prestazioni richiedono una permanenza prolungata all’interno del negozio e necessitano di tempi più ampi per l’alternanza della clientela. Altri potranno anticipare l’apertura e non saranno più vincolati dal limite serale delle 21.30, mentre librerie e cartolerie sceglieranno liberamente fra due delle fasce consentite. Le misure fin qui adottate per contenere l’epidemia hanno avuto un impatto positivo e ci consentono di dar seguito al confronto costante con le associazioni di categoria, per sostenere una ripartenza veloce e sicura”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.
Sono quindi esclusi dalla disciplina del provvedimento gli esercizi commerciali la cui utenza si concentra in particolari fasce orarie, quali i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Stesso dicasi per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità.
Continuano a non essere sottoposti al provvedimento anche il commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata.
Le altre attività – raggruppate per tipologia – seguiranno tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:
• F1: raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00).
• F2: comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00.
• F3: costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.
Le disposizioni dell’Ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei Centri Commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3.
Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.
Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti. Vale l’obbligo di esporre, in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale, il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.
RED