I datori di lavoro interessati al contributo per assumere persone con disabilità devono fare richiesta all’Inps, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, entro il 31 ottobre tramite il sito dell’istituto, autenticandosi con la propria identità digitale e ottenendo così un codice identificativo. L’indicazione arriva in un messaggio dell’ente di previdenza (3588 del 29 ottobre).
Storia di di Andrea Carli
Redazione Il Sole24Ore
La legge 85/2023 ha previsto l’istituzione di un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. Il decreto interministeriale 27 giugno 2024 ha poi indicato le modalità di ammissione, di quantificazione e di erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.
Infine, l’8 ottobre è stata stipulata una convenzione che regola la collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con cui sono state definite le ulteriori modalità per l’istruttoria delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, nonché per lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo.
Possono richiedere il contributo gli enti del Terzo settore (articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, iscritti al Registro Unico del Terzo Settore; organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe.
L’Inps procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione con un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari.
Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato. Resta fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi e dichiarati, non può superare il massimale degli aiuti de minimis. Il contributo per le istanze accolte, spiega ancora l’Inps nel messaggio, è erogato nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto del limite massimo, pari oltre sei milioni di euro (6.315.825).
Il contributo è erogato dall’Inps in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza dal richiedente.