Entra in vigore dal primo marzo il nuovo diritto di famiglia legato alla riforma Cartabia della giustizia.
Attraverso un Tribunale unificato, un solo giudice e un unico rito sarà concesso più ascolto ai figli minori e sarà approntato un “piano genitoriale” su scuola e attività ludico-ricreative per decidere su affidi o diritto di visita dei genitori. Previsto inoltre un pm che può fare più indagini per inoltrare meno ricorsi successivamente sulla perdita della potestà genitoriale o sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
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Separazioni e divorzi
Al centro del nuovo diritto di famiglia le separazioni (79.917 nel 2020 secondo l’Istat, una su tre consensuale fuori dai Tribunali) e i divorzi (66.662, uno su due consensuale). I pilastri delle norme contenute nella legge delega sul processo civile, approvate dal governo Draghi, hanno l’obiettivo di fondo di ridurre del 40% i temi nella giustizia civile, in chiave Pnrr. Ecco i principali cambiamenti previsti.
Tribunale unico della famiglia
Entro ottobre 2024 nascerà il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Si tratterà di strutture sia circondariali, nelle città più piccole, sia distrettuali. In tal modo si potrà superare l’attuale frammentazione di competenze, spaccate tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni (questo rimane in vigore ma con funzioni più specifiche) e Giudice tutelare. Restano escluse da questo accorpamento solo le adozioni e i procedimenti di competenza delle sezioni Immigrazione.
Rito unico
Tribunale unico, rito unico, davanti a un solo giudice: la causa non dovrà più avere due fasi, come succede oggi, con la prima comparizione davanti al Presidente (udienza presidenziale) e successivamente davanti al Giudice istruttore. Si potrà presentare in contemporanea, in un unico atto, domanda di separazione e domanda di divorzio. Sarà un solo procedimento che comincia con il deposito sin da subito di atti introduttivi che contengono il racconto dei fatti e dei mezzi di prova. La procedibilità del divorzio dipenderà da due criteri: una sentenza passata in giudicato sulla separazione e la cessazione, senza mai interruzioni, della convivenza tra i due coniugi.
Nei casi in cui siano stati stabiliti contributi periodici di denaro e assegni di mantenimento, il giudice potrà ordinare indagini anche di polizia tributaria sui redditi i patrimoni e l’effettivo tenore di vita delle due parti.
I minori
Rilevanza sempre crescente viene data all’ascolto del minore, anche con età inferiore ai 12 anni, che ha “diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella sua sfera individuale”. E’ quanto si legge nella Relazione illustrativa della riforma che ha recepito gli indirizzi di normative e convenzioni sovranazionali. Il giudice dovrà tenere in considerazione “età e grado di maturità” e l’ascolto potrà avvenire in forma diretta o con l’assistenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile (ascolto assistito). Anche la competenza territoriale dei giudici sulle cause di famiglia dipenderà dal luogo di residenza abituale del minorenne.
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Piano genitoriale
I coniugi con figli sono tenuti a presentare un “piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alal scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute” con informazioni utili che permettano al giudice di costruire un percorso “su misura” rispetto a vita pregressa, abitudini o sulle scelte più ‘complicate’ riguardanti affido, collocamento e diritto di visita.
Pubblico ministero
In vista dell’istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie “la figura del pubblico ministero appare centrale” e vengono precisati i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità di eventuali ricorsi per perdita della potestà genitoriale o altre fattispecie. Le statistiche degli uffici dei pm minorili dimostrano che lo svolgimento di accertamenti preliminari riduce i ricorsi successivi limitando un intervento dell’autorità giudiziaria “vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo”.