Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in Legge di Bilancio 2021: cambiano regole e sanzioni.
Lo scontrino elettronico è stato introdotto in via sperimentale – e su base di adesione volontaria – a partire dal 1 gennaio 2019. Dal 1 luglio 2019, invece, lo scontrino elettronico è diventato obbligatorio per tutte le attività commerciali con un fatturato annuo superiore ai 400 mila euro. L’obbligo di trasmissione telematica era stato infine esteso a tutti a partire dal 1 gennaio 2020.
Sono esonerati dall’emissione dello scontrino telematico (e possono continuare a fare lo scontrino cartaceo) tutte quelle attività che non sono elencate nell’articolo 22 del DPR n. 633/1972. Inoltre, la circolare chiarisce che non sussiste l’obbligo neanche per le attività individuate dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019. Fanno parte di questo elenco:
- La cessione dei tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dal monopolio di stato;
- Carburanti e lubrificanti;
- Prodotti agricoli commercializzati dai produttori agricoli;
- Cessione di quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri;
- Somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche;
- Le operazioni relative alle scommesse e concorsi pronostici;
- Biglietti del trasporto pubblico;
- Artigiani di vario genere (ciabattini, calzolai, rammendatrici, cardatori di lana e molti altri);
- Prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo;
e molte altre ancora.
La Legge di Bilancio differisce al 1° luglio 2021 la norma che consente agli esercizi commerciali al dettaglio (e attività assimilate) di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso evoluti, ossia carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che lo permettono, garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Inoltre, la Manovra economica modifica, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio, il regime delle sanzioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
All’articolo 199 del Ddl, infatti, si prevede che la memorizzazione dei dati e la consegna su richiesta del cliente della fattura e/o del documento commerciale (ossia il cosiddetto scontrino elettronico) debba avvenire al momento dell’operazione stessa: per omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione, scatta una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione, applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti utilizzati (applicata una sola volta).
Se tale irregolarità non incide però sulla liquidazione del tributo, allora si applica una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
Quando la violazione risulti già constatata, non sarà possibile procedere con il ravvedimento (per omessa memorizzazione dei corrispettivi o memorizzazione con dati incompleti o inesatti).