di Nino Sabella
Titoli di riserva
Ai sensi della legge n. 68/1999, i titoli di riserva permettono, agli aspiranti che ne sono in possesso, di poter fruire di una percentuale riservata di posti anche nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, fermo restando che l’aliquota non sia stata esaurita con le immissioni in ruolo. Ne abbiamo parlato in questo articolo
Sono beneficiari della riserva di posti le seguenti categorie:
A. Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B. Invalido di guerra
C. Invalido civile di guerra
D. Invalido per servizio
E. Invalido del lavoro o equiparati
F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
G. Invalido civile
H. Non vedente o sordomuto
Evidenziamo che alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Precedenza scelta scede
Gli aspiranti beneficiari della legge n. 104/1992, nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze, hanno la precedenza nella scelta della sede, a condizione che rientrino in un gruppo di aspiranti aventi titolo alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.
La circolare sulle supplenze a.s. 2022/23, in merito alla priorità nella scelta delle sede, indica che la stessa (priorità) spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, nello specifico, agli aspiranti di cui:
- all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
- all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
Quesito
Un nostro lettore chiede:
Quando è possibile inserire la 104 e l’invalidità civile nelle GPS? Solo al rinnovo annuale oppure anche alla scelta delle 150 preferenze ad agosto?
L’invalidità civile, costituente uno dei titoli di riserva, e la legge 104/92 vanno dichiarati in momenti e domande distinte:
- i titoli di riserva sono dichiarati nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS oppure in quelle per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia della GPS posto comune e sostegno (elenchi aggiuntivi che saranno costituiti per l’a.s. 2023/24);
- la legge 104/92 va dichiarata nell’istanza per l’assegnazione delle supplenze, quindi quando si scelgono le 150 preferenze.
Quanto alla possibilità di inserire i titoli di riserva all’atto dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, precisiamo che gli stessi (titoli di riserva) devono essere dichiarati solo se l’aspirante non risulti incluso nelle GPS. Qualora, invece, l’aspirante sia già incluso nelle GPS, i titoli di riserva già dichiarati vengono visualizzati protetti e sono validi anche per le graduatoria degli elenchi aggiuntivi. Inoltre, nel caso in cui l’aspirante sia già inserito nelle GPS e dichiari i titoli di riserva con la domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi, i predetti titoli sono validi per le sole graduatorie di I fascia, per cui si sta chiedendo l’inclusione negli elenchi aggiuntivi, e non anche per le graduatorie di inizio biennio. Così leggiamo nella guida ministeriale pubblicata in occasione della presentazione delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi 2021/22.
Il nostro lettore, pertanto, potrà dichiarare il possesso dell’invalidità civile in occasione dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi (posto che vi si possa inserire; qui tutte le info) oppure all’atto del prossimo aggiornamento delle GPS 2022/24. Quanto al possesso dei benefici di cui alla legge 104/92, potrà dichiararli in occasione della presentazione delle istanze per l’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 per l’a.s. 2023/24, presentazione che si svolgerà la prossima estate.