PA: la privacy (riservatezza) “dimenticata” delle persone con disabilità

Il diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla propria salute è stato in diverse occasioni violato dalla Pubblica Amministrazione. Nei concorsi e in ambito scolastico

0
270 Numero visite

di Andrea Baglioni – La svolta

Nel corso degli anni il tema della protezione della privacy dei cittadini è stato oggetto di tutela crescente, sia da parte del Legislatore – tanto a livello nazionale con il D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali quanto a livello europeo con il Regolamento UE n. 2016/679 General Data Protection Regulation – che da parte della Pubblica Amministrazione e del mondo delle imprese, chiamate ad applicare la relativa normativa. Ma, purtroppo, per le persone con disabilità il diritto alla privacy nei fatti è risultato violato in diverse occasioni e in diversi modi.

Nell’ambito dei concorsi pubblici con partecipanti disabili, infatti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy) e la giurisprudenza sono stati chiamati a intervenire ripetutamente nel corso degli anni, come testimoniato dalla recente sentenza n. 29049 del 6 ottobre 2022 della Corte di Cassazione, che ha confermato la sanzione pecuniaria inflitta dal Garante Privacy alla Regione Abruzzo mediante il provvedimento n. 313/2014, per aver pubblicato sul proprio sito le generalità dei partecipanti a un concorso pubblico riservato alle persone con disabilità, con tanto di espresso riferimento nella graduatoria alla L. n. 68/1999 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, rendendo in tal modo di pubblico dominio un dato sensibile riguardante le condizioni di salute dei partecipanti.

I Giudici di Piazza Cavour, facendo proprio quanto in precedenza affermato dal Tribunale di L’Aquila, nonché disattendendo la linea difensiva della Regione Abruzzo – secondo cui l’ente aveva evidenziato la disabilità dei concorrenti ritenendo di adempiere a un obbligo derivante dalla normativa sulla trasparenza amministrativa – hanno infatti ritenuto che il trattamento dei dati personali dei partecipanti da parte della Regione Abruzzo doveva essere eseguito in forma anonima, o, comunque, con modalità tali da evitare la diffusione di informazioni sullo stato di salute dei partecipanti alla selezione pubblica, in modo da bilanciare le esigenze di pubblicità del concorso pubblico con le esigenze di riservatezza dei candidati.

Questo tipo di violazione non è peraltro una novità dal momento che il Garante Privacy, il 25 settembre 2015, aveva inviato una lettera aperta alla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome per richiamare l’attenzione degli enti locali sulle ripetute violazioni del divieto di diffondere i dati relativi allo stato di salute delle persone (art. 22, comma 8, del D. Lgs. n. 196/2003) meditante l’illecita diffusione di dati dai quali potesse desumersi la sussistenza di condizioni di invalidità o di handicap fisici e/o psichici attraverso la pubblicazione online da parte delle Regioni e/o delle Aziende Sanitarie della condizione di disabilità dei partecipanti a concorsi o selezioni a evidenza pubblica (provvedimento n. 109/2014; provvedimento n. 426/2014; provvedimento n. 489/2015).

Il mancato rispetto del diritto alla privacy delle persone con disabilità da parte della Pubblica Amministrazione purtroppo è stata riscontrato non soltanto nel campo dei concorsi pubblici, ma anche in ambito scolastico, dovendosi a tal proposito rammentare che il Garante Privacy, mediante il provvedimento n. 67/2021, ha stabilito che l’amministrazione scolastica deve sì rappresentate all’Ispettorato della Funzione Pubblica tutti gli elementi utili a chiarire gli aspetti relativi alle modalità di assegnazione delle cattedre di sostengo, senza tuttavia fornire i dati personali degli alunni disabili coinvolti o, comunque, disponendo i migliori accorgimenti ragionevoli e possibili per tutelare la privacy degli alunni disabili.

Le violazioni sopra menzionate – giunte all’attenzione del Garante Privacy e della Corte di Cassazione – purtroppo non saranno probabilmente le ultime ad avere luogo. Tuttavia lo scoramento che esse potrebbero generare non deve far dimenticare che in Piazza Venezia e in Piazza Cavour c’è chi vigila sul rispetto della privacy dei cittadini, disabili e non

 

L'informazione completa