Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità scuole infanzia, primarie e medie: ecco il riparto dei 100 milioni di euro

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Il Ministero per le disabilità ha pubblicato una nota informativa sul fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e piano di riparto a favore dei Comuni relativo all’anno 2022.

Sono allegati il decreto con i criteri e il riparto delle risorse. I 100 milioni di euro sono ripartiti in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2021/22.

Si tratta di risorse destinate ai Comuni che devono garantire, ai sensi dell’art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998, il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Altri 100 milioni – spiega il Ministero -sono previsti ed erogati a sostegno delle Regioni, Città metropolitane e Province per garantire tale servizio in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori.

La figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione è prevista dall’articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L’assistente alla comunicazione e all’autonomia è una figura che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità: disabilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera dell’autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale.

L’esigenza di tale assistenza specialistica, di norma predisposta all’interno del GLO della classe frequentata dall’alunno con disabilità viene rappresentata – ricorda la nota – dal Dirigente Scolastico agli Enti Pubblici deputati, a seconda del tipo e grado di scuola. Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Di norma, gli Enti locali assicurano poi tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi che possono assicurare agli studenti il supporto previsto.

Il Ministero ricorda che il servizio va obbligatoriamente garantito. In ogni caso il contributo statale può essere destinato al “potenziamento” del servizio nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l’incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio.

Se un Comune non ha mai attivato questo servizio dovrà istituirlo, se c’è richiesta, mentre dovrà accantonare le somme per un’eventuale restituzione, se non c’è richiesta.

Gli Enti che hanno già il servizio attivo, invece, potranno procedere con il potenziamento quantitativo, ove il servizio erogato sia inferiore al fabbisogno, oppure con la qualificazione dello stesso, ove non vi sia ulteriore richiesta. In questa seconda ipotesi, ovvero per i comuni che soddisfano l’intera domanda, le somme in questione possono costituire compartecipazione dello Stato agli oneri da sostenere per questa assistenza.

DECRETO

RIPARTO

 

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