I lavoratori del mondo della scuola hanno diritto ai permessi Legge 104? Ecco tutti i requisiti e la procedura da seguire per usufruire dei benefici.
I lavoratori dipendenti che prestano assistenza ad un familiare disabile hanno diritto ad utilizzare i permessi dal lavoro retribuiti ed il congedo straordinario
Il presupposto per la concessione di tali agevolazioni è il riconoscimento dell’handicap grave del soggetto (oltre all’invalidità al 100%), ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104. Il requisito della gravità, dunque, è imprescindibile per la fruizione dei permessi, al pari della non autosufficienza per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
Dallo scorso 13 agosto, inoltre, è stata eliminata la figura del cd. referente unico, cioè il familiare che assisteva in via esclusiva un parente disabile grave. Possono presentare domanda per i congedi tutti i dipendenti, anche quelli del mondo scuola (anche a tempo determinato).
Vediamo, dunque, cosa stabilisce la normativa relativa ai permessi Legge 104 per tale settore.
Permessi Legge 104: a chi spettano?
L’articolo 33, comma 3, della Legge 104 stabilisce che il lavoratore dipendente, caregiver di una persona affetta da handicap grave, ha diritto a 3 giorni di permesso al mese. Destinatari della misura sono, inoltre, i lavoratori dipendenti con disabilità grave. In questo ultimo caso, il titolare della 104 ha a disposizione la scelta tra i 3 giorni di permesso mensili e 2 ore giornaliere.
Per presentare domanda ed ottenere i permessi della Legge 104, bisogna trasmettere i seguenti documenti all’Ufficio di appartenenza:
il certificato medico rilasciato dall’Asl competente, attestante la condizione di handicap grave;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
l’eventuale autocertificazione (sostitutiva della certificazione), da rinnovare ogni anno, che dichiara l’esistenza in vita del familiare disabile;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rinnovabile annualmente) che attesta che l’Asl competente non ha rettificato o modificato il relativo parere sulla gravità della disabilità del soggetto assistito.
Le deroghe concesse dalla legge
La Legge 104 prevede delle deroghe alla fruizione dei permessi, nelle seguenti ipotesi:
interruzione del ricovero a tempo pieno, nel caso in cu il malato ha bisogno di allontanarsi dalla struttura per sottoporsi a visite e terapie specifiche;
ricovero a tempo pieno di un disabile grave in stato vegetativo persistente e/o con prognosi irreversibile a breve termine;
ricovero a tempo pieno del malato con necessità di assistenza continua da parte di un familiare, certificata dagli operatori della struttura sanitaria.
Il lavoratore dipendente, inoltre, deve allegare alla domanda per i permessi Legge 104 una dichiarazione di responsabilità e consapevolezza.
In essa deve attestare che:
assiste costantemente il soggetto disabile per il quale richiede le agevolazioni oppure che è lui stesso disabile;
sussiste l’impegno morale e giuridico ad assistere, realmente, l’ammalato;
è consapevole che la facoltà di fruire dei benefici comporta un onere per l’Amministrazione e un impiego di spesa pubblica per lo Stato e per la collettività;
si impegna a segnalare con tempestività qualsiasi cambiamento della situazione di fatto e di diritto dalla quale può scaturire la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
Permessi Legge 104 a scuola: il ruolo del dirigente scolastico
Quanto finora detto per la richiesta e la fruizione dei permessi vale anche per i dipendenti del settore scolastico. La differenza per il personale del mondo scuola, però, sta nel fatto che, dopo la presentazione della domanda, la procedura è affidata al dirigente scolastico.
Quest’ultimo, infatti, ha il compito di controllare che la richiesta del dipendente sia corretta. La legge, tuttavia, specifica che il dirigente scolastico non può decidere di negare i 3 giorni di permesso, neanche quando essi cadono nelle giornate in cui si svolgono gli scrutini intermedi o finali o altri lavori collegiali.
Allo stesso modo, il lavoratore non è affatto obbligato a recuperare le ore spese per l’utilizzo dei permessi.
La possibilità di scegliere il luogo di lavoro
Tra i vari benefici stabiliti dalla Legge 104 c’è anche il diritto di scegliere prioritariamente la sede di lavoro ed, eventualmente, rifiutare il trasferimento in una sede diversa. Tale facoltà è rivolta sia al lavoratore che assiste un familiare disabile sia al lavoratore affetto da disabilità di almeno 2/3 o con minorazioni previste dalle categorie Prima, Seconda e Terza della tabella A del Ministero.
Il dipendente, dunque, gode della:
possibilità di scelta prioritaria tra le sedi a disposizione. Può, però, scegliere la sede di lavoro solo nella stessa amministrazione o ente di appartenenza. Inoltre, ha a disposizione l’istituto della mobilità nella pubblica amministrazione, grazie al quale non può essere trasferito in un altro Comune;
precedenza sul trasferimento. Questo, però, solo se nella sede in cui si intende andare c’è un posto vacante a disposizione.
Il ruolo degli insegnanti di sostegno
La Legge 104 nell’ambito scolastico non prevede solo la fruizione di permessi retribuiti per i dipendenti, ma anche l’attribuzione di un insegnante di sostegno, che possa aiutare lo studente disabile nel percorso di apprendimento e di integrazione.
Hanno diritto a questo tipo di docente gli alunni con handicap (ai sensi dell’art. 3, comma 1) e con handicap grave (art. 3, comma 3), che possiedono i requisiti stabiliti dalla Legge 104. Per tale ragione, gli interessati devono possedere la certificazione medica attestante lo status di invalidità, rilasciata dalla Commissione medica dell’Asl competente, all’esito della specifica visita di controllo