Comunicato Anief – La notizia diffusa sui media di questi giorni, durante la sospensione delle attività didattiche, per gli ASACOM, che sta rimbalzando da una testata giornalistica all’altra, ha portato all’interno della categoria un grande malcontento che si accompagna alla già difficile situazione epidemica del COVID-19.
Tutte le ordinanze e i DPCM di queste ultime settimane, non ultimo quello dell’8 marzo, hanno portato alla sospensione delle attività didattiche e di conseguenza alla sospensione del servizio di assistenza e al relativo mancato compenso degli operatori specializzati, siano essi in forza presso le cooperative sia come lavoratori autonomi per conto dei Comuni. Diventa fondamentale fare un po’ di chiarezza sulle figure che lavorano all’interno del mondo della scuola e in particolare sugli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM).
Chi è e cosa realizza l’assistente all’autonomia e comunicazione?
L’assistente all’autonomia e comunicazione é quella figura professionale specializzata che realizza, unitamente ad altre figure di supporto all’alunno con disabilità, l’integrazione scolastica al fine di sviluppare le potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione (art. 12, comma 4 legge 104/1992). Si occupa sia degli alunni con disabilità sensoriali (sordi, ciechi e ipovedenti), sia degli alunni con disabilità psico-fisica (autismo, DSA) con un lavoro “ad personam” perché ogni individuo esprime bisogni diversi uno dall’altro. L’ASACOM si relazione con l’altra figura specifica e fondamentale individuata (art.13, legge 104/1992), cioè il docente di sostegno. Due figure diverse e complementari che capita vengano omologate. A volte, nella prassi, non è raro verificare che le ore di sostegno vengano ridotte in funzione del fatto che le rimanenti altre ore di permanenza in classe dell’alunno sono coperte dall’assistente all’autonomia e comunicazione. Si tratta di prassi assolutamente inaccettabili e inammissibili, e che non hanno alcun valore normativo (decisione n. 2018 n. 697 CGA Regione Siciliana)
Diritto alla tutela di chi?
Quando il Ministro propone l’assistenza domiciliare probabilmente si riferisce correttamente all’art. 16 del dlgs 66/ 2017 che però si riferisce ad alunni ospedalizzati (per cui esistono sezioni specifiche negli ospedali) oppure quando gli alunni non possono frequentare per un periodo e la scuola, su richiesta della famiglia, predispone un progetto di scuola a domicilio. In un momento di epidemia da COVID-19 e di norme, di volta in volta, sempre più restrittive immaginiamo che nessun docente accetterebbe una tale proposta, non si comprende perché debba accettarlo un ASACOM. Questi ultimi vorrebbero tutelare e garantire la tutela della salute dei ragazzi che seguono; esistono concreti rischi per cui la soluzione più responsabile e la strada da percorrere non crediamo sia questa per il personale della scuola in genere.
Sempre ammettendo che le famiglie possano accettare una proposta del genere, si porrebbe in primis il problema della copertura assicurativa che rientra al momento esclusivamente per i soli locali della scuola; secondo, nella realtà all’ASACOM viene sempre ricordato che non può fare didattica, e allora com’è possibile che all’improvviso possa recarsi a domicilio per supportare l’alunno nello svolgimento dei compiti o…forse dovrebbe andare a fare il suo lavoro, cioè sviluppare autonomia (da chi? I genitori dentro casa?) o lavorare sull’inclusione (in quale gruppo?); terzo, per chi ha più incarichi significherebbe girare per più case, più famiglie, più possibilità di contagio o di contagiare. Forse dimentichiamo che gli alunni seguiti sono spesso con difese immunitarie precarie e così facendo si potrebbero creare delle condizioni di salute peggiorative diventando veicolo di contagi.
Le richieste
L’utilizzo delle vie brevi, come per esempio la trafila del “recupero ore”, è piuttosto impervia da percorrere a causa di procedure stabilite spesso con limitazioni obiettive, come nei casi di un elevato monte ore complessivo settimanale, o di specifiche note di recupero “da effettuare all’interno della stessa settimana e non nella successiva”.
Il docente, data la sospensione dell’attività didattica, non subirà nessuna trattenuta in questa situazione; perché nel caso degli ASACOM bisogna pensare ad attingere a giorni di ferie e/o recuperi forzati? Si sottolinea con risolutezza l’esigenza di corrispondere loro quanto dovuto in ragione della causa di forza maggiore, fattore questo che rende impossibile procedere alla prestazione lavorativa. Nella situazione di grave disagio che tutta la comunità sta vivendo, infatti, sarebbe illegittimo far gravare sui lavoratori gli effetti dell’emergenza in atto, non tenendo conto del loro diritto a ricevere la retribuzione mancata.
La certezza è che gli enti in indirizzo sapranno valutare la disparità che si andrebbe a creare. Anief chiede una nota esplicita che, mantenendo i fondi già stanziati e le ore già calcolate nel bilancio approvato, vada a fornire indicazioni ai dirigenti scolastici per la tutela di tutti gli ASACOM. In chiusura, si sottolinea la disponibilità a un incontro con gli enti locali per un confronto di crescita, scambio e risoluzione delle tante criticità che sono presenti nel servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado.