Nello specifico, con il ricorso, i genitori si lamentavano che Regione Lombardia, competente alla erogazione del servizio, nell’anno scolastico 2017/18 non aveva fornito neppure un’ora di assistente alla comunicazione, nonostante quanto previsto dai PEI dell’anno scolastico precedente (2016/17) i quali, per ciascun minore, stabilivano come necessaria la presenza sistematica e costante dell’assistente alla comunicazione esperto in LIS in un rapporto uno ad uno per complessive 30 ore settimanali. Per questo motivo i genitori chiedevano che venisse accertato il diritto dei loro figli a ricevere le prestazioni sino all’approvazione dei nuovi PEI.
Tra i riferimenti normativi evidenziati nella sentenza, il TAR cita l’articolo 12 della Legge 104 del 1992 dove è previsto che, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni previste dalla norma, deve essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un Pei, che indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno con disabilità, ponendo in rilievo le difficoltà di apprendimento e le capacità possedute.
Nella motivazione di accoglimento, la sentenza ricorda che la prestazione assistenziale è funzionale a garantire il diritto all’educazione e all’istruzione ed ha carattere dinamico in quanto deve essere correlata all’andamento della patologia dell’alunno, per cui varia col variare delle necessità. Proprio per questo l’articolo 12 della Legge 104/92, prevede periodici aggiornamenti correlati a verifiche dei bisogni dell’alunno con disabilità e sino a quando non si procede con tali periodici aggiornamenti, le amministrazioni competenti sono obbligate a continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della fruizione dei servizi scolastici.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Immagine tratta da Pixabay.com/
di Antonello Giovarruscio