Con messaggio 2204 dell’8 giugno 2021 l’INPS ha comunicato i termini di prescrizione per usufruire dei Permessi Legge 104/1992 (art. 33) e del congedo straordinario art. 42 d.lgs.151/2001 (assistenza a disabili). In entrambi i casi, la prescrizione è di 10 anni.
di Jacqueline Facconti
Considerando che la normativa non prevede specifici termini, l’Ente previdenziale ha informato che tali prestazioni devono essere ritenute soggette a prescrizione ordinaria.
Oltretutto, sono escluse dall’art. 47 del DPR n. 639/1970 in termini di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria. Questo perché sono a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Permessi Legge 104/1992 con prescrizione di 10 anni
E’ bene ricordare che la Legge 104/1992 (ovvero la Legge-quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con handicap) prevede speciali permessi indennizzati dall’INPS. Tali permessi si rivolgono non soltanto ai lavoratori disabili ma anche a familiari che assistono congiunti con grave disabilità.
Sono tre le modalità di utilizzo di questi permessi:
– 3 giorni al mese di permesso, da frazionare anche in ore (2 ore se l’orario di lavoro è di 6 ore o superiore, 1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese);
– 2 anni di congedo straordinario nell’intera vita lavorativa, da richiedere anche in modalità frazionata;
– 3 anni al massimo di prolungamento del congedo parentale per figli disabili, fruibili come le 2 ore di permesso giornaliero oppure di 3 giorni di permesso retribuito ogni mese finché il bambino non avrà compiuto 12 anni.
Permessi e congedo non possono essere richiesti da più di un soggetto per l’assistenza del medesimo disabile.
Congedo retribuito di 2 anni
Chi ha diritto al congedo retribuito di 2 anni?
In base alle modifiche del Dlgs 151/ 2001 spetta ai seguenti soggetti, nell’ordine:
– coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona con grave disabilità;
– padre o madre (anche non conviventi, adottivi o affidatari) del soggetto con grave disabilità in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti del coniuge;
– figlio convivente;
– sorella o fratello convivente;
– parente o affine entro il 3° grado che convive con la persona disabile.
I 2 anni di congedo retribuito spettano per ogni persona disabile lungo l’intera carriera del lavoratore dipendente.