Modello RED 2021, scadenza dichiarazione INPS pensionati il 1° marzo: istruzioni

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Modello RED 2021, scadenza il 1° marzo per la dichiarazione dei redditi dei pensionati. Non cambiano le istruzioni ed i soggetti obbligati all’invio. Di seguito tutte le indicazioni utili sulla campagna in fase di conclusione.

Modello RED, scadenza il 1° marzo 2021 per la dichiarazione dei redditi da presentare all’INPS. L’adempimento riguarda i pensionati, ma non tutti sono obbligati all’invio.

La campagna RED relativa ai redditi percepiti nel 2019 riguarda i titolari di pensioni ed altre prestazioni legate al reddito che non hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi.

La presentazione della dichiarazione reddituale all’INPS è infatti “alternativa” all’invio della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, salvo alcuni casi specifici che analizzeremo di seguito.

Dai soggetti obbligati alle modalità di invio del modello RED 2021, non si segnalano novità. Facciamo quindi il punto, alla luce della scadenza ormai vicinissima del 1° marzo.

Modello RED 2021, scadenza dichiarazione INPS pensionati il 1° marzo: soggetti obbligati

La presentazione del modello RED è uno degli obblighi previsti per i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito.

La dichiarazione dei redditi propri e, se previsto, del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare, consente di accertare il possesso dei requisiti per beneficiare delle prestazioni economiche collegate al reddito, quali ad esempio la quattordicesima o gli ANF.

L’invio del modello RED 2021, entro la scadenza del 1° marzo, non è però un adempimento che riguarda tutti i titolari di pensioni.

In primo luogo, restano esclusi dall’obbligo di invio i contribuenti che hanno già presentato il modello Redditi o il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

L’esonero tuttavia non si applica per alcune tipologie reddituali, che seguono regole diverse in ambito previdenziale rispetto alla normativa fiscale. In tal caso, l’invio del modello RED resta obbligatorio anche per chi ha già trasmesso la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Fra i redditi che hanno modalità peculiari di rappresentazione dal punto di vista previdenziale, e che devono essere sempre dichiarati con il modello RED INPS vi sono i seguenti:

  • reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato. Tale reddito ai fini fiscali rileva come lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali assume natura di lavoro autonomo;
  • reddito derivante da indennità di funzione o gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 82 del D.lgs. 267/2000;
  • pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fattispecie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso;
  • reddito da lavoro autonomo, anche occasionale.

Rientrano inoltre tra i soggetti obbligati all’invio del modello RED 2021:

  • i percettori di sola pensione la cui situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non hanno l’obbligo di presentare in dichiarazione alcuni redditi quali ad esempio lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’ IRPEF;
  • coloro che rientrano nei casi di esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate;
  • i titolari di redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo anche occasionale i quali non si comunicano all’Agenzia delle Entrare in dichiarazione (Unico o 730).

Modello RED 2021, per quali pensioni e prestazioni è obbligatorio l’invio

Come sopra già ricordato, l’obbligo di presentare il modello RED, anche nel 2021, si collega alla concessione di prestazioni assistenziali e benefici sulle pensioni subordinate alla verifica dei redditi.

Quali sono quindi tali prestazioni? L’elenco è contenuto nella circolare INPS n. 195 del 2015:

  • Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i.
  • Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994.
  • Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i.
  • Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i.
  • Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i.
  • Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i.
  • Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i.
  • Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i.
  • Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i.
  • Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i.
  • Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
  • Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i.

I pensionati titolari delle prestazioni sopra elencate sono quindi obbligati ad inviare il modello RED INPS, in caso di mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi, relativa sia ai propri redditi che a quelli del coniuge o di altri familiari, qualora questi incidano sul diritto o sull’importo delle somme aggiuntive riconosciute.

Come inviare il modello RED INPS 2021

L’invio del modello RED può essere effettuato direttamente dal titolare delle prestazioni, accedendo sul portale INPS dedicato.

In alternativa, si può presentare tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l’INPS;
  • strutture territoriali INPS.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al portale dell’INPS.

 

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