Licenziamento categorie protette per inidoneità alla mansione

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Nel corso del tempo, i lavoratori assunti con il collocamento mirato possono perdere l’idoneità allo svolgimento delle mansioni.

Hai una percentuale elevata di disabilità. Sei stato assunto come categoria protetta. Con il passare del tempo, il tuo stato di salute è peggiorato e il medico competente ha accertato la tua inidoneità alla mansione. Vuoi sapere se rischi di essere licenziato. Nel mercato del lavoro, non hanno tutti le stesse possibilità di accesso e di reperire un’occupazione. Per questo, l’ordinamento ha introdotto il collocamento mirato. Le persone che sono assunte in azienda come categoria protetta devono essere, ancora più degli altri lavoratori, periodicamente visitati per verificare la loro idoneità allo svolgimento delle mansioni.

Cosa succede se il medico competente dichiara che il lavoratore non è più idoneo a svolgere l’attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro? E’ possibile un licenziamento di dipendenti assunti come categorie protette per inidoneità alla mansione? La risposta è affermativa in quanto, se il lavoratore non è più in grado di svolgere il proprio lavoro, il datore di lavoro può recedere dal rapporto a condizione che l’impossibilità di reimpiego sia stata certificata da una apposita commissione istituita presso l’Asl. Tuttavia, prima di licenziarlo, il datore di lavoro deve verificare se può ricollocare il dipendente in un altro ruolo.

Cosa sono le categorie protette?

Quando si parla di collocamento mirato ci si riferisce all’insieme di quegli strumenti che sono stati introdotti dalla legge per favorire i disabili e le categorie protette nel mondo del lavoro.

La principale forma di tutela di cui godono le categorie protette è costituita dalle assunzioni obbligatorie. Si tratta dell’obbligo delle imprese di destinare una quota dei loro posti di lavoro ai seguenti soggetti [1]:

  • invalidi civili con percentuale di invalidità tra il 46 e il 100%;
  • invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
  • invalidi per servizio;
  • invalidi di guerra;
  • invalidi civili di guerra;
  • non vedenti e sordomuti;
  • profughi italiani;
  • orfani e vedove deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio;
  • vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

In particolare, la legge prevede che i datori di lavoro che hanno un numero di dipendenti:

  • compreso tra 15 e 35 debbano assumere un disabile;
  • compreso tra 36 e 50 debbono assumere due disabili;
  • oltre 50 devono destinare il 7% dei posti di lavoro a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

Categorie protette: la gestione del rapporto di lavoro

La legge sulla disabilità [2] disciplina gli obblighi che il datore di lavoro deve rispettare quando assume una categoria protetta colpita da disabilità.

In particolare, la legge prevede che i lavoratori disabili assunti tramite il collocamento mirato abbiano diritto a ricevere lo stesso trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Inoltre, il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore disabile lo svolgimento di prestazioni che non siano compatibili con le sue minorazioni.

Al pari di tutti i lavoratori, anche il disabile è oggetto della sorveglianza sanitaria [3], ovvero, delle visite di controllo organizzate dal medico competente al fine di verificare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è preposto.

Licenziamento categoria protetta per sopravvenuta inidoneità alla mansione

Quando, nel corso del rapporto di lavoro, le condizioni di salute del disabile si aggravano, il lavoratore in prima persona o il datore di lavoro possono chiedere che il disabile sia sottoposto ad una visita per verificare la compatibilità delle mansioni lui assegnate con il proprio stato di salute.

Se la visita di controllo evidenzia l’inidoneità alla prestazione del lavoratore disabile, il datore di lavoro deve sospendere il suo rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione fino a che l’incompatibilità persista.

Se, tuttavia, nonostante gli adattamenti dell’organizzazione del lavoro che possono essere realizzati, viene accertata la definitiva impossibilità di inserire il disabile all’interno dell’azienda il lavoratore può essere licenziato per inidoneità assoluta alle mansioni.

La verifica circa l’idoneità al lavoro del disabile viene effettuata da un’apposita commissione integrata Asl-Inps che deve essere istituita presso ciascuna sede dell’azienda sanitaria locale.

note

[1] Art. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal D. lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[2] Art. 10, L. 12 marzo 1999, n. 68.

[3] Art. 41, D.lgs. 81/2008.

 

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