L’ascensore condominiale è obbligatorio per tutti gli edifici con più di tre piani ed è un servizio fondamentale per persone con difficoltà motorie e disabilità. Ci sono però situazioni paradossali che pongono degli interrogativi. Ad esempio: se la carrozzella non entra nell’ascensore?
Nel caso in cui una carrozzella non entri in ascensore è opportuno rivolgersi ad una ditta di manutenzione ascensori per capire come ovviare al problema e come rendere il trasporto ai piani un servizio utile e accessibile a chi ne ha bisogno.
Le cause di un disservizio simile non sono sempre dovute a negligenza di chi ha eseguito il progetto dell’ascensore, ma possono essere collegate anche a fattori esterni, come la struttura dell’edificio, che in Italia molto spesso è di natura storica e quindi non sempre è adattabile alle esigenze degli inquilini.
I diritti del disabile
Il disabile che vive in un condominio ha il diritto di avere a sua disposizioni sistemi che favoriscano il suo libero movimento e l’accesso alla sua abitazione. La legge n.13 del 9 gennaio 1989 regolamenta proprio questo ambito e sancisce anche il non obbligo da parte degli altri condomini a contribuire alla realizzazione di impianti come l’ascensore.
Il disabile dunque potrà provvedere a proprie spese all’installazione dell’ascensore, dopo aver consultato l’Assemblea condominiale.
Ci sono però delle considerazioni da fare. Esiste infatti un principio di solidarietà condominiale che mira favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, aiutando il disabile anche quando la struttura non consente il rispetto di alcune norme, come le distanze o la modifica di parti con vedute e su questo bisognerebbe lavorare per evitare l’addossamento delle intere spese ad un singolo e contribuire insieme al miglioramento dei servizi interni.
L’accoglienza in casa di un disabile e la sua ospitalità sono dunque tutelate dalla legge e il condominio deve essere sempre disposto ad adeguamenti qualora gli inquilini presentassero questo tipo di esigenze.
Per la realizzazione dell’intervento, il disabile può anche chiedere delle agevolazioni fiscali e delle riduzioni, al fine di garantire l’accesso a questi acquisti a tutte le persone in questa situazione di difficoltà. Per ottenere tali vantaggi però l’ascensore deve rispettare alcune regole fondamentali che assicurino di evitare problemi con la capienza e l’usabilità del mezzo.
Le caratteristiche dell’ascensore per disabili
Il DM 236/1989 stabilisce anche alcuni criteri per la realizzazione dell’ascensore nei nuovi edifici residenziali, predisponendo una serie di obblighi pensati proprio per evitare spiacevoli inconveniente come la mancanza dello spazio idoneo per la carrozzella e la fruizione indipendente per il soggetto disabile.
Ecco le caratteristiche principali di un ascensore per disabili:
- dimensione minima della cabina: 1.30 m di profondità e 0.95 m di larghezza;
- porta minima di 0.80 m con luce posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione davanti alla porta della cabina di 1.50×1.50 m.
Le porte della cabina devono essere a scorrimento automatico con tempo di apertura di minimo di 8 secondi e chiusura di minimo 4 sec.
Vi sono poi norme specifiche per la bottoniera e per il campanello d’allarme, facilmente accessibile da chi è in carrozzella e quindi più esposto rispetto a quelli standard.