Auto, disabili: detrazioni e IVA ridotte, regole 2020

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Ecco chi usufruisce delle agevolazioni per nuovo acquisto

Tra le agevolazioni previste in Italia per le persone con disabilità(anche a carico) vi sono quelle che riguardano il settore auto, in particolare la detrazione Irpef del 19% sulla spesa di acquisto della vettura (utilizzata, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con handicap) e l’IVA agevolata al 4% sul medesimo acquisto, nonché l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Possono accedere alle agevolazioni le persone (o i loro familiari che li hanno a carico) con le seguenti disabilità:

non vedenti e sordi;

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente ‘affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione’).

Le agevolazioni sono fruibili direttamente dal disabile che abbia un proprio reddito oppure da un familiare che abbia il disabile a carico.

Per essere considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro, nel computo del quale non rientrano i redditi esenti come le pensioni sociali, le indennità, anche quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Per l’acquisto di autovetture per disabili è applicabile l’IVA al 4% in caso di auto nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.

Tale agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto ed è applicabile anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile; all’acquisto contestuale di optional; alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti e all’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto dileasingsia di tipo “traslativo” ( nelle clausole contrattuali si evince il trasferimento della proprietà mediante riscatto a fine locazione finanziaria).

L’IVA ridotta si applica per una sola volta nel corso di quattro anni (dalla data di acquisto), ma è possibile fruire nuovamente per il riacquisto entro il quadriennio del primo veicolo rubato e non ritrovato. Se il veicolo è ceduto prima didue anni dall’acquisto, va versata la differenza IVA rispetto a quella ordinaria (22%), tranne nel caso in cui il disabile, per necessità legate all’handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti.

L’erede può cedere il veicolo anche prima dei due anni senza versare la differenza d’imposta. Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, a autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli per il trasporto specifico.

 

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