Circolare applicativa INPS sull’estensione e la proroga concessi dal Dl Rilancio, regole caso per caso.
L’INPS ha messo online la circolare che dà attuazione all’estensione dei permessi 104 per i dipendenti del settore privato e dei congedi parentali straordinari con causale Covid-19 per i lavoratori dipendenti del privato, gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata.
Vengono fornite le istruzioni per ottenere sia l’ampliamento del numero di giornate fruibili per i permessi 104 (ulteriori 12 giorni per maggio e giugno) e dei congedi parentali straordinari (da 15 a 30 giorni complessivi per nucleo familiare, fermi restando requisiti e compatibilità), sia l’estensione del periodo di fruizione (fino al 31 luglio 2020).
Prolungamento congedi
Per le domande di nuovo congedo parentale o di prolungamento presentate dopo il 29 marzo e per periodi ricadenti nell’arco temporale tra il 5 marzo al 31 luglio 2020, non scatta la conversione d’ufficio in congedo Covid-19. Chi avesse presentato domanda di congedo o prolungamento di congedo ordinario durante i giorni di attesa della proroga della misura, potrà comunque presentare nuova domanda di congedo Covid al posto di quella precedente, senza doverla annullare.
In questo caso – evidenzia il sito delle piccole-medie imprese pmi.it -, i dipendenti dovranno avvertire il datore di lavoro così da ottenere l’indennità al 50% invece che al 30% (serve infatti una rettifica dei flussi Uniemens verso l’INPS). Stesso discorso per gli iscritti in Gestione separata con committente.
Domanda di congedo Covid-19
La procedura di presentazione di congedo Covid-19 è la medesima di quella per la “Domanda di congedo parentale”: è sufficiente selezionare l’opzione per il congedo straordinario o per quella con figlio disabile.
Estensione permessi 104
Il Dl Rilancio aveva aumentato il numero di giorni di permesso retribuiti di ulteriori 12 giorni complessivi, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Quindi, chi fruisce della 104 può godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già a disposizione) di altri 12 giorni da spalmare nei due mesi indicati. I 12 giorni possono quindi essere goduti anche tutti in un solo mese, senza toccare il diritto ai consueti 3 giorni mensili. In ogni caso, resta fermo il diritto della fruizione a ore.
Per la fruizione delle ulteriori giornate, il lavoratore non sarà tenuto a presentare nuova domanda, e i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi per la normale fruizione della 104 (per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS). La domanda è invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità, e la fruizione delle giornate aggiuntive, purchè rientrino nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire solo dopo tale domanda.
Compatibilità congedo e bonus Covid-19
I possibili casi di compatibilità/incompatibilità fra congedi e bonus Covid:
- in assenza di domanda di bonus presentata da uno dei genitori è possibile fruire di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting di importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o entrambi i genitori, è possibile fruire di 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
In caso di genitori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, il limite di importo di 600 euro è aumentato a 1.000 euro. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui sia stata respinta la domanda presentata in data antecedente alla pubblicazione della circolare, è possibile chiedere il riesame o presentare nuova domanda di congedo Covid-19 per lo stesso o altro periodo.