Pensioni, A luglio la quattordicesima per oltre 3 milioni e mezzo di pensionati

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Si avvicina il consueto appuntamento annuo. A luglio l’erogazione da parte dell’Inps dell’una tantum in favore dei pensionati con assegni non superiori a mille euro al mese.

Saranno complessivamente 3 milioni e mezzo i pensionati che, come di consueto, il prossimo mese di luglio otterranno la cd. quattordicesima, la stragrande maggioranza dei quali sono lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato. Per il pagamento l’Inps sosterrà un onere economico di circa 1 miliardo e 750 milioni di euro dagli 850 milioni di euro del passato.

Dal 2017 il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio ai pensionati Inps con più di 64 anni è stato incrementato del 30% per i pensionati con redditi inferiori a 1,5 volte l’importo del trattamento minimo vigente nell’assicurazione generale obbligatoria ed è stato esteso nella misura originaria nei confronti dei pensionati con redditi inferiori a 2 volte il predetto trattamento minimo.

In attesa che l’Inps pubblichi a breve il documento riepilogativo si può già anticipare che il prossimo luglio coloro che possono vantare un reddito inferiore a 10.053,71 euro lordi (1,5 volte il trattamento minimo Inps) cioè una pensione non superiore a circa 750 euro al mese otterranno una cifra oscillante dai 437 euro ai 655 euro una tantum a seconda della contribuzione sulla quale è stata liquidata la pensione. I pensionati che posseggano un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo del fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè compreso tra 10.053,71 e 13.404,95 euro circa all’anno) otterranno un bonus tra i 336 euro e i 504 euro a seconda, anche in questo caso, della contribuzione versata. La tavola sottostante mostra l’articolazione delle platee interessate

Il bonus spetterà ai pensionati ultra64enni titolari di qualsiasi trattamento pensionistico (ex pensione di anzianitàpensione anticipatapensione di vecchiaiapensione di inabilitàpensione ai superstiti e assegno ordinario di invalidità) erogato dall’assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi con inclusione anche del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, della gestione separata, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Restano esclusi i pensionati Inpgi e i pensionati appartenenti a casse libero professionali tra cui anche l’Enasarco.

Possono ottenere il bonus i pensionati che hanno liquidato la prestazione in regime di cumulo dei periodi assicurativi o in regime di totalizzazione nel caso in cui almeno una quota della pensione sia a carico Inps.

Non ottengono il bonus, è bene ricordarlo, i soggetti titolari di trattamenti di invalidità civile (es. pensione di inabilità civile, assegno mensile, eccetera) dato che queste prestazioni hanno natura assistenziale (non sono trattamenti cioè erogati sulla base del rapporto assicurativo con l’ente previdenziale) nè i titolari di Naspi o di trattamenti contro la disoccupazione. Nè tanto meno i percettori di assegno sociale o pensione sociale o di ape sociale.

Non ci sono novità per quanto riguarda la determinazione dei redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione della somma aggiuntiva: resteranno rilevanti, pertanto, oltre alla pensione, i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate.

Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordi (cfr: rilevanza 29 delle tavole Inps).

 

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