Il 20 marzo 2020 l’INPS ha pubblicato il messaggio 1281 con il quale viene fornita una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali, del bonus baby-sitting, e alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero le misure introdotte con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per sostenere le famiglie nell’emergenza COVID.

INPS precisa che Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

Vediamo in particolare le istruzioni e le prime indicazioni operative fornite dall’INPS per quanto riguarda l’aumento dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/92 (12 aggiuntivi complessivamente, utilizzabili nei mesi di marzo e aprile) agli aventi diritto. In merito a questo, va segnalato che, diversamente da quanto indicato tuttora nel sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità,  il messaggio INPS indica, per i lavoratori dipendenti privati, che i 12 giorni aggiuntivi di permesso spettano ai lavoratori che assistono persone con disabilità grave, senza menzionare anche i lavoratori con disabilità grave, come invece, appunto, indicato sul sito governativo sopra menzionato.

Qui, il testo del messaggio INPS:

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Chi sono i beneficiari
1. Lavoratori dipendenti Privati
Chi sono: lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
Come fare domanda:
– Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

– Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

– I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

2. Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
Come possono fare domanda:
– Non devono presentare domande all’INPS.
La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Non mancheremo di fornire ulteriori informazioni non appena saranno rese disponibili.

AGGIORNAMENTO: E’ stata diramata in data 24 marzo 2020 una Circolare da parte del Ministero del Lavoro che elenca, tra i beneficiari della misura, anche i lavoratori con disabilità grave.

AGGIORNAMENTO: In data 25 marzo è stata emessa una nuova circolare INPS che modifica in parte questa, per quanto riguarda i beneficiari della misura. Qui la nuova cirolare.

PER APPROFONDIRE:

Il messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020  e l’allegato

Il testo del decreto Cura Italia

Redazione

 

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