Acquisto di parrucche con iva al 4%: quando si può avere

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La risposta della Agenzia delle Entrate sulla possibilità di avere iva ridotta all’acquisto di parrucca da intendersi come protesi sanitaria

Acquistare una parrucca da indossare a seguito di patologie che hanno comportato anche conseguenze estetiche può essere di grande aiuto per alleviare il disagio psicologico nella persona ammalata.
Ci si è quindi chiesti se in questi casi  l’acquisto di una parrucca per compensare un danno estetico possa usufruire dell’agevolazione Iva al 4% riservata agli ausili per disabili.

COME FARE PER AVERE L’IVA AGEVOLATA
Interrogata sulla questione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile usufruire dell’iva al 4% sull’acquisto di parrucche per compensare un danno estetico, ma si deve essere in possesso di prescrizione medica rilasciata da un medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza.

PRESCRIZIONE DI ASL E ATS
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n.508 del 10 dicembre 2019, fa anche una specifica importante, precisando che questo vale a prescindere dalle differenti denominazioni delle strutture sanitarie pubbliche competenti adottate nei vari territori regionalisempre che tali strutture sostituiscano in sostanza le ASL nell’esercizio delle funzioni rilevanti a tal fine e i medici specialisti prescrittori operino nell’anzidetto ambito. Il riferimento, in questo caso specifico, è alla regione Lombardia, perché da qui proviene l’istante: “con specifico riferimento alla Regione Lombardia, in cui ha la sede l’Istante, alla luce delle recenti modifiche al sistema sanitario regionale, si ritiene che l’apposita prescrizione per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta possa essere rilasciata da medici specialisti operanti nell’ambito delle ATS, che hanno sostanzialmente sostituito le ASL”.

PARRUCCA COME PROTESI SANITARIA
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce l’applicazione dell’ IVA ridotta al 4 per cento, tra l’altro, per gli “apparecchi (…) da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
Ricorda, inoltre, l’Agenzia, che come prassi si possono distinguere due macro aree di tipologie di ausili o protesi:
a) ausili c.d. “per vocazione”: ausili che possono essere usati esclusivamente da persone affette da menomazioni, e per i quali non ci sono “dubbi interpretativi” (es: una protesi di gamba)
b) altri beni che possono essere usati come ausili
Nel caso b) (che è quello in cui si può far ricondurre la parrucca usata da persone con disagio psicologico a seguito di patologie), l’aliquota agevolata è applicabile “nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente” (cfr. circolare 18 novembre 1994, n. 189/E, e risoluzione n. 175/E del 20 luglio 2007).
In particolare, il Ministero della Salute aveva già osservato, relativamente alla possibilità di portare in detrazione la spesa per l’acquisto di parrucche come le altre spese sanitarie che “se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria”.  Anche la parrucca, pertanto“può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (…) e quindi obbligatoriamente marcata CE (…)“.  (vedi risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E)

Per approfondire:

Il testo della risposta n.508 dell’Agenzia delle entrate

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