L’INPS ha emesso una circolare in merito all’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria, titolari di assegno ordinario di invalidità.
Al compimento del 65° anno di età (limite ordinamentale previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), se il lavoratore – dipendente pubblico – ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione, l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.
Si avrà invece il trattenimento in servizio oltre il 65°anno di età esclusivamente per consentire la maturazione della prima decorrenza utile della pensione.
SE IL DIPENDENTE HA ANCHE L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
Ci si è quindi posti la questione circa i riflessi applicativi di questa disposizione nei confronti dei dipendenti pubblici anche titolari dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. In particolare, considerato che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984.
Sono stati chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nei confronti dei dipendenti pubblici, titolari di assegno ordinario di invalidità in possesso del requisito assicurativo, contributivo e di quello sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
A questo proposito, l’INPS ricorda che l’articolo 1, comma 8, del D. lgs n. 503 del 1992 prevede in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, invalidi in misura non inferiore all’80%, una particolare tipologia di pensione di vecchiaia, denominata appunto “pensione di vecchiaia anticipata”, liquidata a carico della richiamata gestione dei lavoratori dipendenti.
A tale proposito, si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. n. 222 del 1984, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma solo al ricorrere dei requisiti per la pensione di vecchiaia, tra cui è sicuramente da annoverare la pensione di vecchiaia anticipata di cui al D. lgs n. 503 del 1992.
REQUISITI DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
Questo un riepilogo dei requisiti e delle condizioni per il conseguimento del trattamento pensionistico della vecchiaia anticipata:
– l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
– il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);
– la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);
– il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.
IL PARERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso il seguente parere: “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.
A CHI SI APPLICA
Queste disposizioni si applicano esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della L. n. 222 del 1984.
Per approfondire:
La circolare INPS n. 10 del 30 gennaio 2020-01-31
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