Rivalutazione delle pensioni 2019: chiarimenti sulla normativa

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Con la circolare n.44 del 22 marzo 2019 l’Inps ha illustrato i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). L’Ente ha ricordato che con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018 sono state illustrate le modalità con cui è stata applicata la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e sono stati impostati i relativi pagamenti per l’anno 2019.

L’articolo 1, comma 260, della legge di Bilancio 2019 ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2019. Con la circolare l’Ente illustra i criteri seguiti per la rivalutazione e si fornisce le tabelle aggiornate per l’anno 2019, che sostituiscono l’allegato 2 trasmesso con la circolare n. 12/2018.

Indice di rivalutazione provvisorio e rivalutazione per l’anno 2019

L’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Vengono confermati, pertanto, i valori riportati al paragrafo 1.2 della circolare n. 122/2018. Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l’anno 2019 le sole prestazioni previdenziali illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 122/2018.

Non sono interessati dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti: le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice); le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti); l’indennità integrativa speciale; le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

Perequazione per gli anni 2019-2021

L’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018 dispone che “per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; per i trattamenti pensionistici  complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.

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